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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: VENT'ANNI DOPO

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: VENT'ANNI DOPO

Nel marzo 2004 è entrata in vigore in Italia la legge sulla amministrazione di sostegno.

Tale figura ha avuto, dopo un momento iniziale di incertezza, uno sviluppo notevole, tant'è che gli altri istituti di protezione degli incapaci, tutela e curatela, sono stati utilizzati pochissimo.

L'istituto dell'amministrazione di sostegno (A.d.S) doveva venire incontro alla esigenza di dare una protezione alle persone fragili più che alle persone incapaci.

Come dice il termine "amministrazione di sostegno" l'amministratore doveva essere un "sostegno" alla persona fragile.

Se é un " sostegno " significa che l'amministratore non doveva e non deve sostituire in toto il soggetto debole il quale conserva una capacità di agire anche parziale per determinate attività.

Nella realtà in questi 20 anni l'amministrazione di sostegno è stata utilizzata per ogni forma e grado di incapacità dei soggetti deboli, con poteri e facoltà in capo all'amministratore sostitutivi quasi in toto delle facoltà e poteri dell'amministrato.

Le fragilità possono essere di qualsiasi tipo e genere, fisico, mentale e sociale.

La procedura più snella rispetto alla tutela e alla curatela ha sicuramente favorito l'espandersi di questa forma di protezione del soggetto debole.

A distanza di 20 anni è arrivato il tempo di introdurre altre formule di protezione.

La nomina dell'amministratore di sostegno è di competenza del Giudice tutelare su iniziativa di parte.

 

Alternative all'Amministrazione di Sostegno

Ma perché non prevedere da parte del soggetto ancora pienamente capace la possibilità di conferire a una persona di sua fiducia un mandato fiduciario ad agire per il caso di futura incapacità?

Questo mandato fiduciario di protezione posto in essere in previsione di una futura incapacità dovrebbe avere una duttilità e una flessibilità tale per cui potrebbe essere un idoneo strumento per ridurre le amministrazioni di sostegno e nello stesso tempo per alleggerire il carico della magistratura.

I tempi attuali di attesa per la nomina dell'amministratore di sostegno e per ottenere l'autorizzazione per compiere gli atti di straordinaria amministrazione piuttosto lunghi, rendono di fatto tale istituto talvolta non del tutto idoneo a tutelare gli interessi dell'amministrato che richiedono decisioni veloci.

Le persone fragili e sole ben possono individuare un soggetto o ente che in caso di futura incapacità possa provvedere ad amministrare i loro beni.

Perché ciò che è possibile al giudice non dovrebbe essere possibile al soggetto privato, dal momento che sono gli interessi personali e privati ad essere protetti?

Forse potrebbe essere preferibile ricorrere ad un soggetto amministratore o mandatario di fiducia del soggetto debole che ben conosce la persona e la consistenza e tipologia del patrimonio, con l'incarico di provvedere alla cura della propria persona e degli interessi patrimoniali e di rappresentarlo quindi nelle varie attività giuridiche o economiche nel caso in cui divenga incapace.

Spetterà al soggetto interessato individuare e circoscrivere i poteri del soggetto amministratore.

Si potrebbe anche prevedere la possibilità di un controllo da parte di altro soggetto sull'attività dell'amministratore.

Il mandato fiduciario in vista della futura incapacità è già stato introdotto in altri ordinamenti giuridici europei ed è uno strumento più duttile, più snello e che forse potrebbe tutelare maggiormente il soggetto debole, trattandosi di persona conosciuta e di fiducia del soggetto debole.

È opportuno quindi che, dopo vent'anni dalla introduzione, si proceda ad una revisione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno prevedendo la possibilità di altri strumenti di protezione, quale potrebbe essere il mandato fiduciario in vista della propria eventuale futura incapacità.