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Le agevolazioni “prima casa” si applicano, oltre ai trasferimenti a titolo oneroso (come compravendite, permute, ecc), anche ai trasferimenti a titolo gratuito, e cioè alle successioni ereditarie ed alle donazioni, sussistendo i medesimi requisiti.
In tali trasferimenti verranno pagate due imposte fisse (200 euro + 200 euro) e non è dovuta l'imposta di registro o l'IVA prevista invece per i trasferimenti onerosi.
Si decade dall’agevolazione “prima casa” quando, dopo la registrazione dell'atto in sede di verifica dei requisiti, l’agenzia delle entrate rilevi l’insussistenza di detti presupposti: ad esempio l’acquirente non ha stabilito entro i 18 mesi dall’acquisto la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile, oppure se la casa è di categoria catastale diversa da quelle previste, oppure non abbia acquistato altra casa di abitazione entro un anno dalla vendita della casa acquistata nel quinquennio.
Per favorire il riacquisto di una prima casa da parte di chi non è riuscito a vendere l’attuale sua prima abitazione, prima dell’acquisto della nuova casa, dal 2016 è stato prolungato ad un anno dall’acquisto della nuova prima abitazione, il tempo per vendere la precedente vecchia prima casa.
La decadenza comporta:
Sono previste delle riduzioni alle sanzioni se l’imposta viene pagata entro i 60 giorni dalla contestazione senza fare ricorso avanti alla Commissione Tributaria o nel caso di autodenuncia prima della scadenza dei termini di accertamento.
La legge dispone che egli ha diritto a beneficiare delle agevolazione “prima casa” qualora acquisti una abitazione in qualsiasi comune del territorio nazionale e:
In altri termini, non è necessario che egli (in quanto appunto residente all’estero) lavori, risieda o vada a risiedere entro 18 mesi nel comune ove è ubicata l’abitazione oggetto di acquisto agevolato.
Quanto infine alla qualità di “italiano residente all’estero”, non è necessario documentare tale condizione con un certificato di iscrizione all’Aire (l’anagrafe degli italiani residenti all’estero) ma è sufficiente una autocertificazione dell’interessato (articolo 46 dpr 445/2000).