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Esso rientra nel più ampio contratto di rete e si ha quando più imprese agricole piccole e medie mettono in comune i fattori della produzione (attrezzature, know how, risorse umane) per il raggiungimento dello scopo comune dichiarato nel contratto: la realizzazione di una produzione agricola che favorisca la crescita imprenditoriale delle imprese partecipanti, in termini di innovazione e competitività nell'ambito di un segmento della filiera di produzione.
Particolare è la disciplina ai fini IVA e delle imposte dirette (Ris. Agenzia delle Entrate n.75E del 21 giugno 2017), ricorrendo le condizioni previste non trova applicazione il regime IVA qualora la ripartizione della produzione agricola tra i partecipanti alla rete, secondo le quote determinate nel contratto di rete, in quanto divisione in natura dei prodotti a titolo originario.
Nel caso in cui col contratto di rete in agricoltura le imprese agricole costituiscano una rete finalizzata alla vendita o diano mandato ad una capofila per vendere i prodotti a terzi, a seconda che il mandato sia con o senza rappresentanza, si applicherà quanto previsto dalla Circolare n. 20E del 18 giugno 2013.
Ai fini delle imposte dirette il contratto di rete in agricoltura a sensi dell'art 1-bis comma III del D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 può essere ricondotto nei confronti dei soggetti che determinano il reddito agrario ex art. 32 TUIR nell'ambito dell'art. 33 comma II del TUIR medesimo il quale stabilisce che "nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'art. 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza".