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Certificato Successorio Europeo

Dal mese di agosto 2015 è entrato in vigore il Certificato Successorio Europeo redatto per l’Italia esclusivamente da un notaio (regolamento UE n. 650/2012; legge 161/2014).

Detto certificato è necessario quando si deve far valere la qualifica di erede, o di beneficiario di determinati beni (legatario) o di amministratore dell’eredità, davanti a enti stranieri perchè ad esempio i beni (titoli, denaro, immobili) sono posti all’estero.

La normativa europea ha stabilito anche la legge applicabile in base al principio dell’unicità della successione: sarà cioè applicabile la legge dello Stato con il quale il rapporto/legame con il defunto era più stretto, e quindi la “residenza abituale“.

Ci sono poi altri criteri di collegamento utili per determinare il legame tra defunto e lo stato la cui normativa dovrà essere applicata alla successione, indipendentemente dalla cittadinanza del defunto.
Il Certificato Successorio Europeo costituisce un primo tentativo di semplificazione delle successioni internazionali. Esso non è obbligatorio ma una volta rilasciato, e per l’Italia è solo il notaio l’autorità competente a poterlo fare, può essere fatto valere in un altro Stato UE (oltre che in Italia) senza dover produrre altri atti, documenti, certificati, per poter provare la propria qualità e i propri poteri e senza che sia necessario un procedimento di riconoscimento.

Si stima che le famiglie interessate ad una successione transfrontaliera siano nell’ambito UE circa 450.000 all’anno.