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I cittadini stranieri, comunitari o intracomunitari, possono stipulare contratti, acquistare o vendere immobili, costituire società e svolgere in genere attività commerciali, analogamente ai cittadini italiani.
In questi casi il contratto presenta elementi di internazionalità per cui va verificata la legge applicabile.
Occorre però distinguere i cittadini di Stati facenti parte dell’Unione Europea per i quali non esistono limitazioni, dai cittadini appartenenti a Stati extra Unione Europea, dove per questi ultimi il notaio deve verificare l’esistenza delle condizioni di reciprocità.
Spesso nei trattati commerciali è prevista la possibilità per i cittadini dei due stati stipulanti di costituire società, di assumere la carica di amministratore oppure di acquistare immobili, ma con alcune limitazioni.
Tutto ciò va verificato: presso il sito del Ministero degli Esteri esiste un’apposita sezione per controllare l’esistenza ed il contenuto di tali trattati o accordi commerciali.
In altri termini, al cittadino straniero sono attribuiti gli stessi diritti che l’ordinamento straniero attribuisce al cittadino italiano; questa rappresenta la condizione di reciprocità.
Lo straniero può non conoscere la lingua italiana: in tal caso il notaio per la stipula del contratto dovrà avvalersi di un traduttore ed osservare alcune formalità previste dalla legge notarile per gli stranieri.
Il contratto sarà scritto in lingua italiana ed in lingua straniera e comunicato alla parte straniera dall’interprete alla presenza di due testimoni che devono conoscere la lingua straniera: questo per il controllo della traduzione del testo nella lingua dello straniero.
Il fatto di non conoscere la lingua italiana non è di impedimento allo straniero di stipulare contratti.
Inoltre può capitare che lo straniero non sia fisicamente presente davanti al notaio ma si faccia rappresentare da un procuratore.
Se la procura proveniente dall’estero non è scritta in lingua italiana, deve essere tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale e legalizzata.
Se la procura è stata ricevuta dall’autorità diplomatica italiana o consolare in lingua italiana non sarà necessaria alcuna traduzione, mentre se è stata ricevuta da un notaio pubblico straniero (public notary) prima della traduzione è necessario procedere alla legalizzazione o alla apostille che consistono in una dichiarazione da parte di autorità superiore che la persona che ha autenticato le sottoscrizioni della procura aveva il potere e l’autorità per farlo.
Di regola la legalizzazione (o l’apostille forma abbreviata e semplificata di legalizzazione) viene effettuata da una autorità giudiziaria o governativa.
Per l’Italia la legalizzazione di documenti ricevuti dal notaio viene effettuata dalla Procura della Repubblica ove si trova la sede notarile del professionista.
A seguito di trattati o di convenzioni bilaterali potrà essere stabilito che non sia necessaria nemmeno l’apostille (è il caso attualmente dell’Italia, Francia, Germania, Belgio …).
Conseguentemente gli atti notarili che devono circolare in questi Stati, sia dall’Italia verso gli Stati contraenti, sia dagli Stati contraenti verso l’Italia hanno necessità della sola traduzione mediante traduttore ufficiale (iscritto all’albo del tribunale), senza altra formalità.
Tutto questo rientra in una ottica di semplificazione e di uniformità di procedure nel dare esecuzione agli atti notarili.
Cliccando qui le utilissime indicazioni del notaio tradotte in inglese, francese, rumeno, russo e cinese.