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Enti del Terzo Settore

L'espressione "Terzo Settore" indica gli enti che hanno finalità non di lucro (enti privati "non profit") distinti dagli enti pubblici (primo settore) e dagli enti privati caratterizzati dal perseguimento di finalità di lucro (secondo settore).


LEGGE DELEGA

Nella legge di delega del 6 giugno 2016, n.106 il Terzo Settore viene definito come "il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovo e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi".

All'interno del Terzo Settore esiste tutta una serie di organizzazioni molto diverse tra di loro e che non è sempre possibile ricondurre in un quadro unitario:
- le associazioni di volontariato, ODV,
- le associazioni sportive dilettantistiche "ASD", 
- le associazioni non governative "ONG",
- le associazioni di promozione sociale "APS",     
- le associazioni non lucrative di attività sociale "ONLUS"
- le Imprese Sociali.


LA LEGGE DI ATTUAZIONE

L'introduzione del Codice del Terzo Settore (d.lgs 3 luglio 2017 n.117) ha la finalità di ricondurre ad unità tutti gli enti del Terzo Settore "enti non profit" ad un'unica categoria giuridica, dettando una disciplina civilistica e fiscale organica, integrativa delle norme del Codice Civile e comune a tutti gli ETS medesimi. 
Le norme sugli enti di diritto privato previste dal codice civile continuano ad applicarsi a tutti quegli enti che non sono compresi nel codice del Terzo Settore.


FINALITÀ DELLA NUOVA LEGISLAZIONE

La legge istitutiva del Codice Terzo Settore (d.lgs 3 luglio 2017 n.117) in particolare ha provveduto:
-a riformare la disciplina delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS), mediante l'abrogazione delle rispettive leggi di riferimento e la previsione di una loro disciplina organica (in deroga a quella dettata per gli enti ordinari);
-ad introdurre le nuove figure degli "enti filantropici" e delle "reti associative";
-ad istituire il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e cioè un sistema pubblicitario unitario, idoneo a consentire sia l'acquisto della personalità giuridica, sia l'assunzione della qualifica di "ETS" (o delle altre qualifiche previste dal CTS (Codice del Terzo Settore) quali ad esempio quella di ODV (organizzazioni di volontariato), o di APS (associazioni di promozione sociale).

Per quanto concerne il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore scopri di più sulla nostra news