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Il trust è un istituto giuridico che, nell’interesse di uno o più beneficiari, permette di strutturare in vario modo “posizioni giuridiche” basate su legami fiduciari per la gestione generale di un patrimonio o per uno specifico scopo.
Le parti relative a questo istituto giuridico (o più correttamente le “posizioni giuridiche”) sono solitamente tre:
Il trasferimento di beni nel fondo del trust è vincolato da un legame che intercorre tra il settlor e il trustee, che è il cosiddetto patto di fiducia. Il settlor (disponente) trasferisce l’intestazione (non la proprietà) di quei beni perché vengano amministrati dal trustee nell’interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell’atto istitutivo.
Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere. “Posizioni” e “soggetti” possono non coincidere. Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le “regole” più idonee per raggiungere il fine che il disponente persegue.
Un trust valido ha determinati effetti: separazione e protezione del patrimonio, intestazione all’amministratore (che non ne diventa proprietario dei beni in via definitiva), gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni.
In Italia attualmente non esiste una legge che regola direttamente l’istituto. Per la prima volta in Italia il trust è stato regolamentato sotto il profilo fiscale dalla legge finanziaria 2007 e da alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate, al solo fine di stabilire con chiarezza gli aspetti fiscali e tributari.
L’utilizzo del trust ha diverse motivazioni. Le più frequenti sono:
La creazione e regolamentazione di un trust sono procedure molto delicate e talvolta complesse che richiedono un’ampia e specifica conoscenza della materia. Il notaio può fornire assistenza e suggerire le soluzioni più idonee per affrontare i casi concreti e le esigenze reali.
È previsto dalla legge n. 1976/1939 e viene utilizzato per conferire incarico a terzi di amministrare/gestire il proprio patrimonio in base a determinate direttive. Recentemente con la "Legge dopo di noi" (n. 112 del 14 giugno 2016) è stato riproposto dal legislatore come contratto per la tutela dei soggetti disabili.
Tali strumenti sono stati introdotti recentemente al fine di agevolare l'acquisizione di una pensione integrativa (D. Lgs. 252/2005) e sono caratterizzati dalla impignorabilità e dalla insequestrabilità delle somme.
Sono strumenti normalmente utilizzati dalle assicurazioni e dagli istituti bancari nelle varie modalità proposte, tutte dirette a fornire un capitale agli eredi o al beneficiario alla morte dell'assicurato. Sono caratterizzati dalla impignorabilità e dalla insequestrabilità e non cadono in successione.