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Diritto di prelazione agraria

Dal 25 agosto 2016 il diritto di prelazione nel caso di vendita di fondi agricoli è stato riconosciuto anche all'imprenditore agricolo professionale (L. 28-7-2016 n. 154).

Al coltivatore diretto è sempre stato riconosciuto il diritto di prelazione nel caso di vendita del fondo agricolo condotto in affitto e nel caso di vendita del fondo agricolo confinante.

I presupposti per il coltivatore diretto per esercitare il diritto di prelazione sono o la conduzione a titolo di affitto del fondo agricolo o la contiguità del fondo posto in vendita, oltre alla qualifica di coltivatore diretto.

Con la recente legge il diritto di prelazione spetta esclusivamente all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, un requisito che non è richiesto per il coltivatore diretto.

La prelazione dell'affittuario coltivatore diretto prevale su quella dei confinanti proprietari dei fondi agricoli confinanti i quali potranno esercitare la prelazione solo se sul fondo posto in vendita non è insediato alcun coltivatore diretto.

Qualora gli aventi diritto alla prelazione siano una pluralità di coltivatori diretti (e/o imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale) la legge stabilisce i criteri in base ai quali attribuire la proprietà del fondo agricolo in vendita.

La prelazione agraria spetta anche alle società agricole di persone nelle quali almeno la metà dei soci abbia la qualifica di coltivatore diretto.

Il mancato rispetto del diritto di prelazione attribuisce all'avente diritto, il potere di riscatto, cioè di sostituirsi all'acquirente nell'acquisto del bene.

Tale diritto può essere esercitato entro un anno dalla trascrizione della vendita posta in essere in violazione della normativa sulla prelazione.