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La capacità di contrattare e quindi di stipulare validi contratti si acquista con il raggiungimento della maggiore età (18 anni).
Un soggetto minorenne può ugualmente stipulare contratti ma al suo posto agiranno i genitori, suoi legali rappresentanti, previa autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale competente.
Analogamente per i soggetti incapaci, alla tutela dei quali sarà stato nominato un tutore, un curatore o un amministratore di sostegno a seconda della gravità dell’incapacità.
Il legale rappresentante del minore o dell’incapace deve farsi autorizzare per poter porre in essere atti particolarmente importanti riguardanti il patrimonio dell’assistito, atti chiamati di straordinaria amministrazione.
Il giudice valuterà l’utilità e/o la necessità dell’atto da compiersi per l’incapace concedendo o meno l’autorizzazione.
Sempre a tutela di detti “soggetti deboli”: la legge prevede che l’eredità loro devoluta debba essere accettata con beneficio d’inventario per evitare che dei debiti del defunto ne debbano rispondere l’erede incapace con il patrimonio suo personale.
Tutte le norme sugli incapaci sono dettate a tutela di detti soggetti.
Esistono poi delle legge speciali a favore di soggetti con disabilità grave per favorire la cura dei loro patrimoni.
La gravità dell’incapacità potrà portare all’interdizione, all’inabilitazione o all’amministrazione di sostegno.