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Convenzioni matrimoniali e fondo patrimoniale

Comunione e separazione dei beni

I coniugi, ed ora anche i soggetti di una unione civile, possono stipulare convenzioni matrimoniali: esse riguardano il regime patrimoniale familiare.
Il regime patrimoniale legale è la comunione dei beni.
Detti soggetti possono convenire invece di stabilire come regime patrimoniale quello della separazione dei beni.
Con la comunione dei beni gli acquisti fatti da ciascun coniuge o partecipante all’unione civile sono effettuati anche a favore dell’altro.
Ciò rileva soprattutto per gli immobili.

Se solo un coniuge si presenta davanti al notaio per acquistare un bene, automaticamente verrà acquistato anche dall’altro. Egualmente nell’unione civile.
Con la separazione dei beni, invece, acquisterà solo colui che si è presentato davanti al notaio e per acquistare entrambi i coniugi questi debbono essere presenti davanti al pubblico ufficiale rogante o dal notaio.
A differenza della comunione dei beni, nella separazione dei beni ciascun coniuge amministra i propri beni separatamente, non occorrendo il consenso dell’altro per porre in essere atti o contratti riguardanti tali beni.
La separazione dei beni è il regime patrimoniale ordinario vigente tra coniugi prima della riforma del diritto di famiglia entrata in vigore dal 20 settembre 1975.
Da tale data il regime ordinario è diventato la comunione dei beni, con la precisazione che oggi la maggioranza dei coniugi adotta il regime della separazione dei beni.

Comunione convenzionale

I coniugi ed i partners di una unione civile possono stabilire che solo alcuni dei beni entrino in comunione e possono altresì escludere dalla comunione legale già instaurata determinati beni.
 

Fondo patrimoniale

Con la convenzione costituita dal fondo patrimoniale i coniugi stabiliscono che determinati beni (immobili) siano destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.
I beni soggetti a tale vincolo di destinazione possono essere impiegati solo per far fronte ai bisogni della famiglia e non per altre necessità.
Ne consegue che se il creditore è a conoscenza della diversa destinazione dei beni non potrà soddisfarsi su di essi.
Tuttavia la giurisprudenza ha recentemente ridimensionato l’opponibilità ai creditori del vincolo di destinazione, con la conseguenza che il creditore (soprattutto le banche) possono agevolmente aggredire i beni facenti parte del fondo.

I coniugi di comune accordo possono alienare e ipotecare tali beni oggetto del fondo patrimoniale senza obbligo di reinvestire il ricavato in altri beni soggetti al medesimo vincolo.
Ciò ha di fatto ridotto di molto l’utilità di tale istituto.
Tutte le convenzioni matrimoniali sopra indicate richiedono particolari formalità per la loro stipulazione (atto pubblico notarile e testimoni) e sono soggette a particolari forme di pubblicità nei registri dello stato civile e precisamente vanno annotate a margine dell’estratto dell’atto di matrimonio e vanno trascritte nei registri immobiliari ad opera del notaio.