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Atti con i Comuni ed Enti Religiosi

I Comuni, come gli altri enti territoriali ed enti pubblici, per la loro gestione e per il raggiungimento degli scopi per i quali sono costituiti hanno la necessità di stipulare contratti, contratti di appalto di opere, di servizi, di beni, contratti di alienazione, di trasferimento di beni, di partecipazioni a società di servizi e di gestione.
Perché il contratto sia validamente stipulato, il soggetto che rappresenta l’ente dovrà essere autorizzato a stipulare in base alle norme statutarie di organizzazione interna.
Talvolta sono necessarie autorizzazioni esterne, di altri enti “di controllo”.
In particolare per i Comuni saranno necessarie le deliberazioni del Consiglio e/o della Giunta Comunale in base alle competenze, nonché la “determinazione” del soggetto incaricato del servizio.
Particolare poi è la normativa sugli appalti in quanto è obbligatorio l’atto pubblico informatico.

Atti con Enti religiosi ed ecclesiastici

Con la riforma del Concordato del 1985 e successiva revisione, i rapporti fra lo Stato italiano e la Santa Sede hanno subito una regolamentazione molto diversa da quella stabilita nell’originario Concordato del 1929, confermandosi l’autonomia di ciascuna delle parti nel regolare le materie di propria competenza.
Gli enti ecclesiastici, Parrocchie e Diocesi, per operare devono agire mediante il proprio legale rappresentante (parroco pro-tempore o ordinario diocesano pro-tempore) i quali dovranno avere il nulla osta di organi interni e talvolta, a seconda del valore dei beni o della natura dei beni, hanno necessità di autorizzazioni di altri organismi esterni, come la Conferenza Episcopale Italiana o la Congregazione dei Vescovi.
La mancanza di tali autorizzazioni incide sulla validità ed efficacia dell’atto come stabilito dal nuovo codice canonico .
Analogamente gli enti religiosi hanno la necessità di preventiva autorizzazione, oltre che di organi interni, anche di autorizzazioni esterne ed in particolare del “superiore gerarchico” e tutto ciò in base alle costituzioni (statuto) proprie dell’ente.
Oltre a queste autorizzazioni dell’ente di appartenenza possono essere necessarie anche le autorizzazioni dell’ordinario diocesano competente o della conferenza episcopale italiana o della Congregazione dei Vescovi.
Tutti gli enti religiosi ed ecclesiastici sono poi iscritti presso la locale prefettura nello speciale registro delle persone giuridiche.
In tale registro risulterà anche il legale rappresentante pro-tempore dell’ente stesso.
Prima della riforma del Concordato (1985) per porre in essere qualsiasi atto di straordinaria amministrazione (come le alienazioni, donazioni, l’acquisto di eredità) detti enti dovevano essere autorizzati dall’autorità governativa (prefetto o ministro dell’interno a seconda della competenza).