•  
  • Richiesta informazioni

  •  
  • Richiesta informazioni

Certificazione del sistema di qualità

Richiesta informazioni

Campi non compilati correttamente.
Grazie! Richiesta inoltrata con successo

Unioni Civili e Convivenze

Dal 5 giugno 2016 son in vigore in Italia le unioni civili (c.d. Legge Cirinnà): due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un unione civile mediante dichiarazione all’ufficiale dello Stato Civile ed alla presenza di due testimoni. La stessa viene registrata nell’archivio dello Stato Civile.

In sostanza l’unione civile è equiparata al matrimonio. Essa instaura gli stessi diritti e doveri (ad eccezione dell’obbligo di fedeltà non presente nell’unione civile) nei rapporti personali, patrimoniali ed ereditari. Il partner dell’unione civile è equiparato al coniuge nel matrimonio.

L’art. 1 comma 20 della citata legge stabilisce chiaramente che “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.”

Le parti dell’unione civile possono stabilire un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi, acquisire gli stessi diritti e doveri. Ciascuna delle parti è tenuta a contribuire ai bisogni comuni, concordare assieme l’indirizzo della vita familiare e fissare la residenza comune.

Il regime patrimoniale dell’unione civile in mancanza di diversa convenzione notarile, è costituito dalla comunione dei beni. In caso di morte di una delle due parti, il partner avrà diritto alla pensione di riversibilità, al TFR dell’altro ed anche all’eredità nella stessa quota prevista per i coniugi nel matrimonio.

L’unione civile si scioglie a seguito di divorzio, oltre per morte di una delle parti. Il comma 24 prevede inoltre che la medesima si scioglie quando le parti hanno manifestato “anche disgiuntamente” la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale di Stato Civile. In tal caso la relativa domanda è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione civile. Ciò significa, interpretando quel “disgiuntamente” come “unilateralmente”, che ciascun soggetto dell’unione civile può manifestare unilateralmente la volontà di scioglimento ma che la relativa istanza possa essere presentata all’ufficiale dello Stato Civile solo decorsi tre mesi. È quindi un divorzio breve e semplificato quello previsto per le Unioni Civili, rispetto al divorzio previsto per il matrimonio.


CONVIVENZE


La Legge Cirinnà regola anche le convivenze di fatto, che riguardano le copie etero e omosessuali. Si definiscono “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non rientrante nei rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”.

Le coppie per regolarizzarsi dovranno compilare una dichiarazione di convivenza da far registrare all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza. Le coppie conviventi possono regolamentare i reciproci rapporti economici e patrimoniali adottando la comunione dei beni, mediante apposito “contratto di convivenza”, ricevuto da un notaio o da un avvocato. Sempre d’accordo, i conviventi possono modificare, rispettando la forma e le pubblicità, il contratto di convivenza (art. 1 comma 59).

È ammesso anche il recesso unilaterale quale causa di risoluzione della convivenza, atto che va registrato all’anagrafe del Comune nel quale è stata registrata la convivenza. La legge prevede nel caso di recesso particolari “tutele” a favore del convivente receduto spettanti nel caso in cui costui versi in stato di disagio (art. 1 comma 65).


CONTRATTI DI CONVIVENZA


I contratti di convivenza sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali (ad esempio la designazione dell’amministratore di sostegno). L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.

Possono essere stipulati da tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza more uxorio). Più precisamente, ci si riferisce all’unione di vita stabile tra due persone legate da affetto che decidono di vivere insieme al di fuori del legame matrimoniale o perché è loro preclusa la possibilità di sposarsi o di costituire una unione civile o perché è loro precisa volontà quella di non soggiacere al vincolo matrimoniale.