Richiesta informazioni
Sono passati ormai sei anni dall'entrata in vigore in Italia (17 agosto 2015) del Certificato Successorio Europeo (CSE), in esecuzione del Regolamento UE n. 650/2012.
Riguarda tutti gli Stati dell'Unione Europea ad eccezione della Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda.
Il Certificato Successorio Europeo è uno strumento che senza necessità dell'intervento di altri soggetti, autorità o enti, può essere utilizzato da eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori delle eredità per far valere la loro qualità e per esercitare i diritti e poteri derivanti, in uno Stato membro diverso dallo Stato nel quale è stato rilasciato.
Il Certificato Successorio Europeo è stato introdotto come uno strumento unitario, uniforme e semplificato per le successioni aventi carattere di internazionalità e non si applica alle situazioni giuridiche puramente interne, che si esauriscono cioè all'interno di uno Stato membro.
Si applica quindi alle successioni transnazionali, quelle cioè che coinvolgono più Stati membri.
Il Certificato viene incontro al principio della unicità della successione.
Una volta individuata la legge applicabile in base ai criteri più avanti citati, tale legge si applica a tutta la successione, ai beni mobili, agli immobili, titoli, denaro, crediti, eccetera.
Vuole essere un primo tentativo di semplificazione delle successioni internazionali.
Negli Stati di Common Law in linea generale, in caso di successione trova applicazione la legge nazionale per i beni mobili mentre per gli immobili si applica la legge dello Stato in cui si trovano gli immobili.
Con il Certificato Successorio Europeo la legge applicabile (e principalmente la legge dello Stato di residenza abituale del defunto) si estende a qualsiasi bene e/o diritto caduto in successione, mobili e o immobili.
E ciò costituisce sicuramente una semplificazione e facilita la circolazione dei beni successori.
Per l'Italia l'autorità competente è solo ed esclusivamente il notaio - Pubblico Ufficiale in base alla legge 30 ottobre 2014 n. 161.
Tutte le volte in cui il defunto aveva la residenza abituale in Italia, competente sarà il notaio italiano.
Il Regolamento Europeo non definisce la nozione di residenza abituale, ma questa la si ricava da una serie di normative e casistiche in base alle quali si fa riferimento allo Stato con il quale il collegamento è più stretto, o perché il defunto, cittadino straniero, aveva la residenza effettiva in Italia o i legami familiari in Italia o i beni erano in Italia o le imposte venivano pagate in Italia, aveva cioè uno stretto legame con l'Italia.
È altresì competente il notaio italiano qualora il defunto abbia scelto come legge applicabile quella italiana.
Per essere valida tale scelta, la persona deve avere la cittadinanza italiana, o nel caso di più cittadinanze, deve possedere quella italiana e l'indicazione della scelta della legge italiana deve essere contenuta in un valido testamento.
Gli articoli 10 e 11 del Regolamento disciplinano singole fattispecie.
L'art. 10 in particolare prevede il caso del defunto non residente in uno Stato membro: si potrà ugualmente procedere al rilascio del Certificato Successorio Europeo da parte dello Stato membro se il defunto ne era cittadino, se in quello Stato aveva la propria residenza abituale o in quello Stato si trovano i beni.
L'art. 11 regola i casi in cui non trovano applicazione i criteri fin qui elencati: detta dei criteri residuali.
Il Regolamento Europeo prevede i moduli per la domanda di Certificato (modulo peraltro facoltativo) e dei moduli di rilascio di Certificato Successorio Europeo che sono invece obbligatori e vincolanti.
La modulistica è prevista dall'articolo 67 del Regolamento ed è uguale per ogni Stato membro e questo per motivi di chiarezza di leggibilità.
L'autorità emittente dovrà conservare l'originale del Certificato e potrà rilasciare copia al richiedente o a chi dimostri di avervi interesse, copie aventi validità per sei mesi (dalla emissione del certificato), salvo motivato rinnovo.
Il Regolamento disciplina poi i casi di rettifica, modifica e revoca del Certificato medesimo.
Perché il Certificato possa espletare gli effetti, non è richiesta alcuna ulteriore attività di enti o di autorità: non viene richiesta la delibazione come per le sentenze straniere, non è necessaria la legalizzazione o l'apostilla.
Il Certificato è immediatamente efficace e chi lo possiede è legittimato a far valere i diritti ed i poteri risultanti dal Certificato medesimo.
Il Certificato Successorio Europeo si applica, come ricordato, alle successioni aventi carattere di internazionalità.
Si pone il problema se questo documento possa avere validità ed essere utilizzato anche nel diritto interno: il problema è aperto.
Come pure è aperta la questione se il Certificato Successorio Europeo possa costituire titolo per la trascrizione della eredità, analogamente al certificato di eredità nei territori in cui è vigente il sistema tavolare.
È discusso se tale Certificato debba essere registrato o meno.
Data la particolare natura di tale documento, assimilabile ad una atto di volontaria giurisdizione o ad un atto giudiziario o ad un atto di notorietà, gli studiosi della materia ritengono che esso non debba essere registrato.
L'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 523 ad un interpello sulla questione, ha dato parere favorevole alla registrazione a tassa fissa in quanto atto assimilabile ad atto pubblico, redatto da notaio Pubblico Ufficiale.