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Spesso i termini "imprenditore agricolo" e "coltivatore diretto" vengono usati come equivalenti, ma non è così. Essi invece rappresentano figure di imprenditori agricoli diverse tra loro con precisi caratteri.
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (art. 2135 c.c.).
In generale sono agricole le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque ( dolci, salmastre o marine).
L'imprenditore agricolo deve essere iscritto al registro imprese per poter svolgere attività di impresa. È questa la figura generica di imprenditore che svolge attività agricole o assimilabili.
Se sussistono ulteriori requisiti, sia in riferimento al tempo lavorativo dedicato all'attività (almeno 50%) e all'ammontare dei ricavi rispetto al reddito (almeno 50%), sia in riferimento alle competenze professionali, l'imprenditore assume la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).
L'imprenditore agricolo professionale è quindi un imprenditore agricolo che presenta i requisiti sopra precisati e gode di agevolazioni in sede di acquisto di terreni agricoli e agevolazioni creditizie equivalenti alle agevolazioni spettanti al coltivatore diretto.
La normativa sul imprenditore agricolo professionale è regolata dal decreto legislativo numero 228 del 2001.
Il fondo agricolo può essere in proprietà o in affitto e alla sua coltivazione deve essere dedicato un tempo lavorativo minimo e i ricavi delle attività agricole non devono essere inferiori a determinati percentuali.
Il coltivatore diretto si distingue dagli altri imprenditori agricoli perché deve svolgere direttamente un determinato numero minimo di giornate lavorative nell'azienda agricola.
L'attività nell'azienda deve essere svolta con abitualità e prevalenza. È dall'attività agricola che il coltivatore diretto trae sostentamento per la propria famiglia: attività che deve essere svolta con abitabilità ed essere prevalente rispetto ad altre attività eventuali esercitate.
Egli può utilizzare il lavoro del nucleo familiare proprio.
In ogni caso il lavoro svolto nell'azienda abitualmente e manualmente deve essere tale da assicurare almeno 1/3 della forza lavoro complessiva necessaria per la normale conduzione dell'azienda e deve essere svolto dal coltivatore e dal suo nucleo familiare.
Anche al coltivatore diretto iscritto al registro imprese e all'Inps nelle apposite sezioni, come all'imprenditore agricolo professionale, competono agevolazioni fiscali e creditizie.
In particolare, in sede di acquisto di terreni agricoli e loro pertinenze, spettano le agevolazioni della piccola proprietà contadina e della proprietà montana.
Ad entrambe le figure, imprenditore agricolo professionale e coltivatore diretto, spettano inoltre il diritto di prelazione agraria e di riscatto nei casi di violazione del primo.
Al coltivatore diretto e da qualche anno anche all'imprenditore agricolo professionale, spetta il diritto di prelazione nel caso di vendita del terreno agricolo condotto in affitto da almeno due anni.
Scopo della norma è favorire l'acquisto del terreno da parte di chi lo coltiva direttamente.
Se non c'è un affittuario sul fondo in vendita, il diritto di prelazione spetta ai confinanti proprietari del terreno purché coltivino direttamente il terreno.
Pertanto se il proprietario del terreno confinante al terreno agricolo posto in vendita non coltiva direttamente terreno ma a sua volta lo ha dato in affitto a terzi, non spetterà alcun diritto di prelazione.
La prelazione agraria è stata inoltre estesa alle società agricole di persone (di regola società semplici e società in nome collettivo) qualora almeno la metà dei soci sia coltivatore diretto. Dette società agricole devono avere per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività agricole.