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Con la circolare numero 20 del 28 dicembre 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato dei chiarimenti sugli adeguamenti statutari degli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 101 comma due del Codice del Terzo Settore (contenuto nel D.Lgs.117 / 2017) che ora così recita:
"Fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Entro il medesimo termine esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni inderogabili mediante specifica clausola statutaria".
Il nuovo termine di adeguamento è quindi fissato al 3 agosto 2019.
Gli enti interessati all'adeguamento sono le Organizzazioni di volontariato (ODV), le Associazione di promozione sociale (APS) e le ONLUS anche se problematiche specifiche riguardano queste ultime nel senso che detta circolare consiglia di subordinare l'efficacia degli adeguamenti alla decorrenza del termine previsto per l'abrogazione della normativa che la regolamenta.
In linea generale la circolare precisa l'esistenza di tre tipi di norme comprese nel CdTS e suscettibili di adeguamento statutario:
Le prime due tipologie di norme possono essere adottate con le maggioranze dell'assemblea ordinaria mentre le modifiche facoltative devono essere adottate con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
Se l'Ente è dotato di personalità giuridica è necessaria altresì l'approvazione delle Autorità regionali o Statuali.
È necessario l'atto pubblico notarile anche per le deliberazioni relative alla prime due tipologie di norme che possono essere adottate con assemblea ordinaria. È obbligatorio inserire nello statuto le finalità perseguite e l'attività che si intende svolgere per raggiungerle (articolo 5 CTS), il divieto di distribuzione anche indiretta di inutili, le competenze dell'assemblea, la disciplina sulla devoluzione del patrimonio, degli organi di amministrazione e di controllo.
Quanto alla denominazione, la circolare stabilisce che nessun ente nonché le ODV e le APS possano utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" prima della sua effettiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Precisa inoltre che gli Enti che devono essere iscritti a detto Registro Unico quali ODV, APS ,ONLUS, Enti filantropici, Cooperative sociali, Imprese sociali, Società di mutuo soccorso, essendo già obbligati a comprendere nella loro denominazione le corrispondenti locuzioni o acronimi loro spettanti, non sono obbligati ad aggiungere anche l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del terzo settore".
È possibile però prevederlo nello statuto adeguato in una apposita clausola che acquista efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione. Nel periodo transitorio saranno utilizzati gli acronimi previsti nei registri di settore e cioè ODV e APS.
Alle ONLUS, finché la Commissione Europea non avrà rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma due, del Codice del Terzo Settore, continueranno ad applicarsi le locuzioni e l'acronimo ONLUS.; pertanto l'introduzione nella nuova denominazione della locuzione o dell' acronimo "ETS " sarà condizionata sospensivamente alla decorrenza del termine previsto dall'articolo 104 ,comma due, ed alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Gli statuti devono, secondo la circolare, conformarsi all'articolo 15, comma tre, in tema di diritti degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, agli articoli 17 e 18 sul volontariato, agli articoli relativi alla organizzazione interna, sull'ammissione a soci, sul diritto di voto, sulla rappresentanza in assemblea (articoli 21- 24), sulla competenza dell'assemblea (articolo 25), sull'organo di amministrazione (articolo 26), sull'organo di controllo (articoli 30-31).