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Coltivatore diretto e Imprenditore agricolo professionale: definizione e differenze

Coltivatore diretto e Imprenditore agricolo professionale: definizione e differenze

Imprenditore agricolo professionale

L'Imprenditore agricolo professionale è colui che è in possesso di conoscenze e competenze professionali e che dedica all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava almeno il 50% del proprio reddito complessivo dal lavoro da tale attività.

Per gli imprenditori che operano in aree svantaggiate, tali requisiti sono ridotti al 25%.

Lo IAP quindi dedica direttamente o come socio di società agricola almeno il 50% del proprio lavoro e ricava dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito complessivo; è iscritto alla gestione previdenziale agricola all'Inps, titolare di partita Iva con attività agricola.

Anche una società agricola può essere IAP:

  • se società di persone (società semplice, S.n.c., S.a.s.) qualora almeno un socio sia IAP;

  • se società di capitali (S.r.l.-S.p.A.) qualora almeno un amministratore sia IAP.

Inoltre la società agricola deve avere per oggetto l'esclusivo esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e, deve contenere nella ragione sociale le parole società agricola.

Il requisito temporale è soddisfatto con un'occupazione di almeno 119 giornate di lavoro ( 59 per le aree svantaggiate).

Il requisito della capacità e competenza professionale è assolto se l'interessato possiede:

  • diploma di laurea in scienze agrario forestali o veterinaria;

  • diploma di istituto tecnico agrario o equivalente;

  • altro attestato di frequenza a corsi di formazione;

  • esercizio continuativo per almeno un triennio di attività agricole in proprio o come coadiuvante o dipendente di impresa agricola.

Le disposizioni agevolative dello IAP si applicano anche all'aspirante IAP a sensi dell'articolo 1 comma cinque ter del decreto legislativo 101/2005 che pur non avendo i requisiti previsti si obbliga ad ottenerli entro i termini di legge e purché iscritto all'apposita gestione Inps.


Coltivatore diretto

Coltivatore diretto è l'imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione di terreni in proprietà e/o in affitto, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse.

La forza lavoro del coltivatore e dei componenti del nucleo familiare che collaborano nell'esercizio dell'attività agricola non deve essere inferiore a 1/3 di quello occorrente per le normali necessità dell'azienda agricola, con un numero di giornate annue non inferiore a 104.

L'attività deve inoltre essere svolta in modo abituale e prevalente, cioè deve occupare il coltivatore per la maggior parte del tempo e deve costituire la fonte del reddito principale.

Se il soggetto esercita più attività contemporaneamente, dovrà essere determinata l'attività prevalente sia in termini di tempo occupato che di reddito ricavato.


Prelazione agraria

Al coltivatore diretto ed allo IAP spetta il diritto di prelazione nel caso di vendita di terreni agricoli (cosiddetta prelazione agraria).

La prelazione spetta al coltivatore diretto che conduce in affitto da almeno due anni il terreno offerto in vendita, ma non spetta allo IAP affittuario del terreno.

Se il terreno non è condotto in affitto, il diritto di prelazione spetta ai coltivatori diretti proprietari di terreni agricoli confinanti.

La prelazione è esclusa in caso di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione pubblica utilità e donazione.

La prelazione agraria spetta anche alle società agricole di persone quando almeno la metà dei soci è coltivatore diretto.


Agevolazioni

L'agevolazione più importante per i coltivatori diretti e per gli IAP è costituita dalla piccola proprietà contadina regolata dalla Legge n.25/2010.

Tale agevolazione spetta anche alle società agricole di persone quando almeno un socio sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP (per le S.a.s. la qualifica si riferisce ai soci accomandatari) o nel caso di società di capitali quando almeno un amministratore sia in possesso di tale qualifica.

Per usufruire delle agevolazioni è necessario inoltre essere iscritti nell'apposita sezione previdenziale dell'Inps.

Accanto alla piccola proprietà contadina (P.P.C.), il coltivatore diretto gode anche dell'agevolazione della proprietà montana prevista dall'articolo 9 d.p.r. 601/73.

L'agevolazione della P.P.C. è prevista per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti.

Sussiste incertezza interpretativa in ordine ai fabbricati rurali pertinenziali (strumentali) di terreni agricoli in quanto la circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 26E del 6 marzo 2015 la circoscrive ai soli casi di fabbricati rurali pertinenziali e sovrastanti il terreno agricolo stesso.

La P.P.C. consiste nell'applicazione dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa di Euro 200 ciascuna e imposta catastale nella misura dell'1%, mentre la proprietà montana prevede due imposte fisse di registro e ipotecaria (Euro 200 cadauna) e l'esenzione dell'imposta catastale.

Nel caso di vendita entro il quinquennio dall'acquisto o nel caso di affitto a terzi del terreno nel quinquennio è prevista la decadenza delle agevolazioni P.P.C. con applicazione dell'imposta ordinaria oltre alle sanzioni.