Richiesta informazioni
Le aste giudiziarie, vengono indette perché c’è un immobile da vendersi che non è più di chi ci abita ma della Banca. Le aste giudiziarie immobiliari si svolgono presso il tribunale che indice l’asta. Gli immobili venduti tramite aste giudiziarie immobiliari generalmente sono pubblicate sui quotidiani della città e su internet.
Le aste possono essere svolte secondo due tipologie di vendita:
SENZA INCANTO, (artt. 570 ss. c.p.c.), i partecipanti presentano le offerte d’acquisto in busta chiusa in Cancelleria del tribunale con l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Tali buste vengono, poi, aperte nell’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza dei vari offerenti.
Sull’offerta, il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se è superiore al valore dell’immobile aumentato di un quinto, viene considerata senz’altro accolta. Se, invece, è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere con la vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema dell’incanto.
In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo a base d’asta il valore dell’offerta più alta. Se, invece, la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni da parte degli offerenti, il giudice potrà decidere se disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto. Il giudice dell’esecuzione, a conclusione della vendita, dispone con decreto le modalità di versamento del prezzo e il termine entro il quale deve essere effettuato tale versamento.
CON INCANTO (artt. 576 ss. c.p.c.), si realizza immediatamente una gara fra i diversi offerenti. Il giudice dell’esecuzione stabilisce, con ordinanza, le modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora dell’asta, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte, l’ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base d’asta o l’offerta precedente nella misura indicata nell’ordinanza di vendita.
Ogni offerente non è più tenuto per la sua offerta nel momento in cui essa è superata da un’altra, anche se poi questa viene dichiarata nulla.
Alcune note da sapersi:
A seguito della recente riforma del processo esecutivo nelle procedure in cui il giudice ha pronunciato l’ordinanza di vendita o ha delegato la vendita dopo il 1/3/2006 di regola è nominato un custode giudiziario con il compito di far visitare l’immobile agli interessati e di fornire ogni informazione utile.
Per poter partecipare ad un’asta giudiziaria, bisogna recarsi presso il tribunale della propria città o della zona interessata, successivamente bisogna raggiungere la cancelleria delle esecuzioni immobiliari e richiedere la relazione dell’immobile interessato.
La relazione viene effettuata da un perito o un C.T.O nominato dal giudice. Bisogna tener conto della relazione, poichè descrive nello specifico la tipologia e lo stato dell’immobile all’asta. Meglio raggiungere il luogo dell’immobile di persona, se proprio si è interessati.
Chi decide di partecipare ad un’asta di un immobile dovrà compilare un modulo reperibile presso il tribunale ed allegare fotocopia del documento di riconoscimento.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso lo studio notarile Sartori.