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Con recenti sentenze la suprema Corte di Cassazione (20 ottobre 2020 n. 22738 e 19 gennaio 2021 n. 727) ha ribadito l'orientamento secondo cui in sede di successione non si applica il coacervo delle donazioni. Pertanto nella dichiarazione di successione non andrebbero più indicate le donazioni fatte in vita dal defunto.
Se si prende ad esempio la donazione fatta fra genitore e figlio l'imposta non è dovuta fino all'importo di 1 milione di euro.
Se si supera tale importo è dovuta l'imposta del 4% sulla eccedenza della franchigia.
Se si fanno più donazioni che singolarmente non superano la franchigia ma sommando i rispettivi valori, la franchigia viene superata, si deve egualmente pagare l'imposta?
Le donazioni fatte nel periodo in cui esisteva l'esenzione dall'imposta (dal 20/10/2001 al 28/11/2006) vanno considerate?
Nel 2006 l'imposta è stata reintrodotta e quindi si pone la questione se si applichi il coacervo alle donazioni poste in essere nel periodo di esenzione dall'imposta (2001 - 2006) .
La Corte ha ribadito che non sono soggette a coacervo le donazioni poste in essere anteriormente alla reintroduzione dell'imposta ed in particolare alle donazioni poste in essere nel periodo in cui l'imposta era stata soppressa (2001 - 2006).
Non sono altresì soggette al cumulo le donazioni esenti da imposta al momento della stipulazione, non rilevando il momento successivo nel quale troverebbe applicazione il cumulo delle donazioni.
È opportuno a questo punto un intervento chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate in attesa di un intervento legislativo definitivo in materia.