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DECRETO-SALVA CASA

DECRETO-SALVA CASA
È in discussione in Parlamento la conversione in legge del decreto Salva-Casa n. 69 del 29 maggio 2024.
 
Il decreto prevede con un iter semplificato la sanatoria di determinate difformità ("abusi edilizi minori") al fine di rendere più facile la commercializzazione degli immobili.
 
Spesso a causa di questi abusi minori, il proprietario che intende vendere la casa trova difficoltà ad alienare l'immobile e l'iter per la " sistemazione urbanistica " si presenta spesso complesso e lungo.
 
La nuova legge intende quindi semplificare l'iter burocratico per sanare queste irregolarità edilizie minori.
 
 
Quali previsioni?
 
Dal punto di vista giuridico nulla cambia rispetto a prima del decreto.
 
Il Notaio non può ricevere atti quando si è in presenza di " abusi maggiori " o in assenza di titolo edilizio o totale difformità, a pena di nullità.
 
Quando si è in presenza di "abusi minori" il notaio può ricevere l'atto ma questo potrà essere impugnato per risoluzione o per risarcimento danni o per riduzione del prezzo, se la questione della irregolarità non è stata regolamentata.
 
È quindi consigliabile, prima di mettere sul mercato un immobile, accertarsi, tramite un tecnico abilitato dello " Stato legittimo del fabbricato " per non avere poi, dopo l'acquisto, delle sorprese che possono rendere più difficile la successiva rivendita o portare alla perdita di benefici fiscali o a sopportare oneri per la sistemazione della irregolarità urbanistica.
 
La nuova normativa tende a rendere più snello l'iter burocratico ma anche aumentare le situazioni di "difformità lievi " o di "tolleranze " che possono essere regolarizzate, eliminando in parte la disciplina della cd. "doppia conformità" che richiedeva la conformità edilizia sia al momento della realizzazione dell'intervento edilizio sia al momento della richiesta di sanatoria.
 
La normativa interviene anche in tema di " edilizia libera" aumentandone la tipologia, in tema di mutamento di destinazione d'uso senza opere, sulle "tolleranze costruttive", sulle "tolleranze esecutive" e sui termini di rilascio del provvedimento amministrativo.
 
 
Rischi
 
Il rischio, come già emerso in questa prima fase di applicazione del decreto-legge, é che i Comuni diano interpretazioni diverse alle stesse fattispecie, creando una disparità di trattamento tra i cittadini e quindi futuri contenziosi.
 
È auspicabile che in sede di conversione, le fattispecie oggetto di regolarizzazione siano precisate e definite in modo da evitare interpretazioni diverse da parte degli uffici comunali.
 
Ciò che è possibile regolarizzare a Bolzano lo deve essere anche a Palermo e viceversa.
 
Dal punto di vista del notaio, ai fini della ricevibilità dell'atto, quindi nulla cambia.