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La legge n. 219 del 22 dicembre 2017 ha regolamentato la normativa in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Viene affermata la tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità ed alla autodeterminazione della persona: da ciò deriva il rapporto di fiducia tra paziente e medico che si fonda sul consenso libero e informato.
L' art. 1 comma 3 stabilisce che ogni persona ha il diritto di conoscere la propria condizione di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici, ai rischi degli accertamenti sanitari diagnostici e dei trattamenti sanitari e alle possibili alternative. Il paziente può rifiutare di ricevere le informazioni, ovvero può indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso.
Tutte queste operazioni devono essere registrate nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e devono risultare da atto scritto o tramite videoregistrazioni o altri dispositivi che consentono di comunicare.
Viene affermato il principio che ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o di trattamento sanitario indicato e di revocare il consenso prestato.
La nuova legge precisa che costituiscono trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale e afferma che il paziente può rifiutare o ricevere tali trattamenti necessari alla sopravvivenza: spetterà al medico prospettare le conseguenze derivanti da tale decisione ed attivarsi per promuovere azioni di sostegno anche psicologico al paziente.
Il medico che rispetta la volontà del paziente di rinunciare o rifiutare trattamenti sanitari è esentato da responsabilità civile e penale.
Il paziente non può pretendere trattamenti sanitari contrari a norma di legge, alla deontologia e alle buone pratiche clinico-assistenziali.
È compito del medico adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente ricorrendo alla terapia del dolore e alla cura palliativa astenendosi da trattamenti inutili e sproporzionati. È ammessa, anche nei casi più gravi, la sedazione palliativa profonda continua.
Per i soggetti incapaci il consenso sarà presentato del legale rappresentante avendo sempre di mira la tutela della salute e il rispetto della dignità del soggetto.