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Disposizioni Anticipate di Trattamento, le modalità

Disposizioni Anticipate di Trattamento, le modalità

L'articolo 4 della legge 219/2017 entrata in vigore nel mese di febbraio 2018 stabilisce il principio base che ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in presenza di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può attraverso le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari.


Soggetti interessati alle Disposizioni di Trattamento

Il primo soggetto interessato è il disponente il quale deve avere acquisito le informazioni mediche sulle conseguenze delle sue D.A.T.; sarà opportuno un documento medico che potrà essere allegato da cui risulti tutta l'attività informativa svolta al fine di far risultare la sua conoscenza in materia.
Il disponente deve esprimere con le D.A.T. il consenso o il rifiuto ad accertamenti diagnostici, a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari

Nomina un fiduciario che opportunamente sottoscriverà le D.A.T. in segno di accettazione, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario può sempre essere sostituito e può rinunciare in qualsiasi momento con atto scritto comunicato al disponente. Una copia della D.A.T. dovrà essere consegnata al fiduciario. 

La nomina del fiduciario è elemento normale ma non essenziale per le Disposizioni Anticipate di Trattamento.


Forma delle Disposizioni Anticipate di Trattamento

Le D.A.T. devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, vanno conservate a raccolta dal Notaio e non sono soggette a registrazione e al bollo.
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento possono essere redatte anche per scrittura privata che sarà consegnata personalmente dal disponente all'ufficio dello stato civile del comune di sua residenza e annotate in un apposito registro; possono anche essere consegnate presso la struttura sanitaria nei casi previsti. È prevista altresì l'istituzione di un registro digitale curato dal consiglio nazionale del notariato nel quale annotare le D.A.T. o le successive vicende che le riguardano; tale registro non è stato ancora istituito.


I dubbi sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento

Dubbi sorgono in ordine alla funzione del deposito nei registri Comunali (o regionali) delle Disposizioni Anticipate di Trattamento. In caso di discrepanza tra le D.A.T. depositate e la copia in mano al fiduciario, quale prevale?
Le D.A.T. espresse mediante strumenti di videoregistrazione o altri dispositivi da chi vengono conservate? E dove vengono depositate?
In queste modalità di espressione delle D.A.T., chi accerta la capacità del disponente?
Se l'accettazione del beneficiario avviene con atto successivo è necessario il suo deposito con la stessa forma osservata per l' espressione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento?


Norma transitoria sulle Disposizioni di Trattamento

Le dichiarazioni fino ad oggi intervenute, ricevute e depositate presso i Notai o presso il Comune di residenza in merito ai trattamenti sanitari, sono valide e ad esse si applicano le disposizioni della legge ora vigente.
In tal modo si è data validità ed efficacia a disposizioni redatte senza requisiti formali in un periodo di assenza di norme in materia.


Conclusioni sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento

La nuova normativa da un lato è venuta incontro ad una esigenza sociale avvertita di autodeterminazione del paziente in ordine ai trattamenti sanitari e al consenso informato, dall'altro ha stabilito un limite invalicabile che le Disposizioni Anticipate di Trattamento possono essere disattese dal medico qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto delle sottoscrizioni capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
E ciò sarà fonte di controversie
La legge dispone che in caso di contrasto fra il fiduciario e il medico decide il giudice.