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In caso di scioglimento del matrimonio di coniugi all'estero che prevede, per dare esecuzione all'accordo, il trasferimento di immobili in Italia, qual è la tassazione applicabile?
La legge n. 74/1987 art. 19 prevede che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (concordatario) , nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1/12/70 n.896, sono esenti dall'mposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
A seguito dei vari interventi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 ha riconosciuto che l'esenzione di cui all'articolo 19 della l. 74/87 si applica a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere per regolare i loro rapporti economici in riferimento allo scioglimento del matrimonio o alla loro separazione personale.
Come chiarito da una recente Ordinanza della Corte di Cassazione (17 febbraio 2021 n. 4144 ) tutti gli atti che hanno come scopo la definizione della crisi coniugale compresi gli accordi che prevedono il trasferimento della proprietà di immobili sono esenti da imposte.
Devono essere atti che conseguono ad accordi tra i coniugi diretti a risolvere dal punto di vista patrimoniale la crisi coniugale in riferimento al divorzio o alla separazione personale fra coniugi.
L'elemento fondamentale. secondo i giudici, va ricercato nella "centralità dell'accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale e nella ottica di favore con il quale il legislatore vede tali modalità di definizione".
Nella fattispecie il divorzio era stato dichiarato in Spagna mediante l'apposita procedura prevista davanti a notaio e nell'ambito degli accordi gli immobili situati in Italia dovevano essere trasferiti da un coniuge
all'altro.
In generale l'atto stipulato all'estero per essere "utilizzato" in Italia deve essere legalizzato e depositato presso il notaio mediante apposito verbale.
La funzione del verbale di deposito é quella di recepire l'atto formato all'estero per consentire il suo uso in Italia (art. 106 legge notarile ).
È lo strumento mediante il quale l'atto estero può essere utilizzato in Italia.
Secondo l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 351 del 21 giugno 2023, le agevolazioni fiscali e tributarie previste dall'articolo 19 della l.74 / 1987 si applicano anche agli atti di trasferimento posti in
essere in Italia in esecuzione di accordi di divorzio dichiarato all'estero.