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Per la donazione di denaro serve l’atto pubblico notarile. A dirlo è la Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, per mezzo della sentenza numero 18725 del 27 luglio 2017. Questo significa che l’intervento del notaio è indispensabile per donare “direttamente” denaro, o altri titoli, a un familiare. Non è sufficiente la consegna al figlio beneficiario.
I genitori, ad esempio, che comprano un appartamento al figlio con un assegno circolare intestato a lui e depositato sul conto corrente di quest’ultimo, corrono il rischio di vedersi annullare l’operazione e di rendere inutile la compravendita con conseguenze gravose anche nei rapporti ereditari.
Le novità riguardano la “ donazione diretta ”, che richiede, pena l’invalidità, l’atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni: un richiamo all’attenzione del donante sulla solennità dell’atto e sulle conseguenze gravose per lui che, nel momento della donazione, si sta spogliando di beni, senza nulla ricevere in cambio e arricchendo esclusivamente il beneficiario.
Non c’è bisogno di atto pubblico notarile con testimoni, invece, in tutte quelle situazioni nelle quali i genitori non consegnano denaro o titoli al figlio, ma pagano di tasca propria il venditore o prestano denaro al figlio perché acquisti l’immobile. Altri casi quando si accollano il mutuo del figlio o rinunciano ad un credito o rimettono un debito.
In tutte queste ultime ipotesi si parla di “ donazione indiretta ”, in quanto non c’è un “passaggio” diretto di denaro o di titoli al figlio. Un esempio classico è quando i genitori pagano al venditore il prezzo dell’appartamento che il figlio si intesta o quando fanno un finanziamento al figlio per consentirgli di pagare il prezzo.
In questi casi i genitori non effettuano delle donazioni di denaro al figlio ma pagano il prezzo al venditore (obbligo che grava sul compratore figlio) o fanno un finanziamento al figlio rinunciando alla restituzione della somma prestata. È evidente l’arricchimento o il vantaggio economico del figlio che viene ottenuto utilizzando strumenti diversi dalla donazione.
La “ donazione indiretta ” è a forma libera, cioè non è necessario l’atto pubblico notarile, ma è sufficiente la scrittura privata. Tuttavia, ai fini di stabilire se ci sia stata lesione di legittima per calcolare cioè la quota ereditaria minima spettante al legittimario (figlio e coniuge) si tiene conto delle donazioni dirette e indirette (art. 809 c.c.).
Prima di effettuare atti di natura donativa è importante avvalersi della consulenza di un professionista esperto al fine di valutare tutte le implicazioni giuridiche e fiscali.