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Nel mondo virtuale, oggi la persona è rappresentata anche dall'infinità di dati che nel corso del tempo ha messo in rete e che permangono dopo la morte: si parla di eredità digitale.
Il Regolamento U.E. N. 679/2016 consente all'interessato in vita a richiedere e ottenere la cancellazione dei propri dati personali e di pianificare la sorte che i dati personali dovranno avere post mortem (il cosiddetto diritto all'oblio).
Il D. Lgs. N. 101/2018 stabilisce che i diritti riferiti ai dati personali di soggetti deceduti possono essere esercitati "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato in qualità di mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione".
Il nostro ordinamento giuridico ha previsto la trasmissione mortis causa del diritto alla cancellazione a favore di soggetti che abbiano un legittimo interesse con la conseguenza che gli eredi hanno il diritto di stabilire la morte digitale dell'interessato deceduto.
Il cosiddetto patrimonio digitale è costituito da contenuti personali e da beni digitali che hanno un valore economico e che attribuiscono al titolare il diritto alla utilizzazione economica: software, fotografie digitali, video, progetti, composizioni musicali, studi, ricerche, opere di impegno sul diritto d'autore.
L'accesso ai dati personali del defunto può essere vietato dalla legge, dallo stesso titolare (che può prevedere la loro cancellazione) oppure, in assenza di una volontà contraria, è possibile, generalmente agli eredi agire "per ragioni familiari meritevoli di protezione".
Per l'accesso ai dati personali per i quali servono le password, gli account che non si conoscono, occorre l'intervento dei providers.
È quel che è accaduto con l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 10/02/2021 che ha ordinato ad Apple S.r.l. di dare assistenza ad una coppia di genitori per recuperare i dati personali contenuti nello smartphone andato distrutto in un incidente stradale nel quale aveva perso la vita il figlio cuoco.
Nello smartphone il figlio aveva mail, ricette, fotografie, video relativi alla sua attività professionale.
Lo stesso è accaduto nel 2005 nel Michigan (USA).
I genitori di un giovane soldato deceduto in zona di guerra, a distanza di tempo vedono che sul pc a loro restituito continuavano ad arrivare mail. Chiedono a Yahoo di avere la corrispondenza del figlio, non avendo i genitori le credenziali per accedere alla posta elettronica. Yahoo nega l'accesso perché il contratto stipulato dal figlio con il provider prevede che in caso di morte l'intero contenuto della posta elettronica vada distrutto.
Recentemente le più importanti aziende informatiche nei loro contratti prevendono un "mandato post mortem", la nomina di una persona di fiducia come erede digitale delle informazioni spettanti al soggetto defunto.
Facebook ha previsto che l'utente possa scegliere:
- l'eliminazione dell'account;
- nominare un erede digitale che ha il compito di gestire il profilo dopo la morte del titolare.
Microsoft ha previsto un mandato post mortem.
Prima di stipulare questi contratti ed affidare le credenziali d'accesso (password, username ecc.) ad persona di fiducia e di regolamentare in maniera chiara cosa debba avvenire dopo la morte, se le informazioni debbono essere distrutte o se le credenziali debbono essere consegnate ad un fiduciario (il cui nominativo viene indicato in sede di contratto) come una sorta di "mandato post mortem exequendum", è opportuno valutare con attenzione in quanto è una materia in continua evoluzione.
I beni digitali possono avere una rilevanza economica notevole come può essere la blockchain che usa la crittografia per i contratti chiamati "smart contract", contratti che si perfezionano senza l'intervento dell'uomo ma utilizzando un algoritmo.
Il contratto viene perfezionato dall'elaboratore.
Anche il testamento può essere uno "smart contract" regolato da una blockchain?
La personalità del testamento che è fondamentale nel testamento olografo viene sostituita dalla blockchain?
Sicuramente l'atto è riconducibile al testatore che solo lui può modificarlo perché solo lui ha la password e l'account.
È la mancanza di personalità, di autografia che sta evolvendo. La penna viene sostituita dal click e la volontà testamentaria viene espressa su formule già predisposte che vengono "appropriate", "fatte proprie" dal testatore mediante l'algoritmo.
Il futuro è anche questo e va governato. E non subito, con urgenza.