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Eredità legittima: cosa si intende per quota legittima

Eredità legittima: cosa si intende per quota legittima

Eredità legittima: per quota di eredi legittima, o quota di riserva, si intende la quota di eredità che la legge garantisce ad alcuni soggetti legati alla persona defunta, da legami familiari stretti. 

Si denominano “legittimari” o “riservatari” (in quanto a loro è riservata una quota determinata) il coniuge, i figli e i loro discendenti; in mancanza di discendenti, lo sono i genitori e gli altri ascendenti. 


Eredità legittima: le quote riservate ai legittimari

L’eredità legittima prevede delle quote riservate a ciascun legittimario; esse dipendono dal rapporto familiare che intercorre con il de cuius, e dal numero di legittimari che succedono. 

Ad esempio, se il coniuge dovesse essere erede unico avrà diritto ad una quota riservata di metà dell’asse ereditario; il coniuge superstite con un unico figlio avrà una quota riservata di un terzo, mentre il coniuge con più figli avrà una quota riservata di un quarto dell’eredità. 

È importante sapere che la somma delle quote riservate agli eredi legittimari non è il totale del patrimonio del de cuius; è prevista infatti una quota chiamata “disponibile”, che il defunto può devolvere come preferisce.


Eredità legittima: le quote riservate

Per chiarezza, esponiamo qui di seguito le quote di riserva per le singole categorie di legittimari. 

Ai figli è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un solo figlio. Dunque, metà sarà rappresentata dalla legittima del figlio, e metà sarà la quota disponibile. Come disposto dall’art. 537 del C.C., sarà invece di 2/3 se i figli sono due o più, ed in questo caso la disponibile si riduce a 1/3. 

Al coniuge, come già accennato, è riservata la metà del patrimonio, oltre al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del de cuius o in comune. In questo caso dunque al coniuge superstite spetta metà del patrimonio, mentre la restante metà è la disponibile, su cui grava però il diritto di abitazione ex art. 540 secondo comma del C.C.

In caso di concorso tra coniuge e figli, si distingue in base al numero di figli. In caso di un solo figlio, la quota a lui spettante sarà di 1/3. La suddivisione sarà dunque: 1/3 al figlio, 1/3 al coniuge e 1/3 la disponibile, su cui grava il diritto di abitazione del coniuge. 

Se i figli sono due o più, la quota di riserva complessiva è di tre quarti: al coniuge ne spetta un quarto, ai figli metà complessivamente, e la quota disponibile sarà il restante quarto, su cui grava il diritto di abitazione. 

Nel caso succedano gli ascendenti legittimi, l’art. 538 del C.C. prevede una quota a loro spettante di un terzo del patrimonio, mentre i restanti due terzi sono la disponibile. 

L’art. 544 del C.C. prevede l’eventuale concorso del coniuge con gli ascendenti legittimi. In questo caso, metà del patrimonio spetta al coniuge superstite, ¼ è la legittima dell’ascendente, e ¼ è la disponibile, su cui grava sempre il diritto di abitazione del coniuge superstite.


Le quote di legittima e la libertà di disporre del de cuius

Si potrebbe pensare che l’esistenza di quote riservate dalla legge possa rappresentare un limite alla libertà di disporre del de cuius; in realtà, un testamento in cui, ad esempio, viene devoluta l’intera eredità ad un solo legittimario o a persone estranee ai legittimari stessi, è comunque valido (se presenti tutte le caratteristiche di validità), ma è impugnabile: questo significa che i legittimari che provino di essere stati lesi nei loro diritti hanno la possibilità di esercitare un’azione giudiziale chiamata “azione di riduzione”, per ottenere la quota di eredità ad essi riservata. 

In realtà, la lesione dei diritti di uno o più legittimari può derivare non solo dalle disposizioni testamentarie, ma anche da atti di donazione compiuti in vita dal de cuius; il valore delle donazioni deve essere sommato al valore del patrimonio che residua al momento della morte. Sulla somma al netto delle passività verranno poi calcolate le quote di ciascun legittimario. 

Se dal calcolo in questione la quota dovesse risultare superiore alla somma di quanto il legittimario ha conseguito sul patrimonio che residua al momento della morte e di ciò che lo stesso legittimario ha ricevuto con le donazioni, significa che la quota riservata è stata lesa e che esistono i presupposti per l’azione di riduzione.


Legittimario ed erede legittimo: la differenza

Le qualifiche di legittimario e di erede legittimo non sono sinonimi. Per non confondersi, infatti, bisognerebbe parlare di “successione necessaria” e di “quota riservata” quando si tratta dei diritti dei legittimari.

Gli eredi legittimi sono coloro che sono chiamati a succedere in base alle norme di legge; questo significa che in assenza di testamento o in presenza di testamento che disponga del patrimonio solo in modo parziale, sono essi chiamati alla successione. Tra gli eredi legittimi possono esserci anche soggetti diversi dai legittimari, ad esempio i fratelli e le sorelle del defunto. 

Da notare sempre che le norme dettate in materia di successione necessaria e legittima regolamentano la devoluzione dell'intero patrimonio del defunto. 

In materia di eredità legittima, il Notaio Mario Sartori di Grezzana, iscritto al Collegio Notarile di Verona, potrà assistere il cittadino sotto tutti gli aspetti, dalla consulenza testamentaria alla redazione della dichiarazione di successione e del certificato successorio europeo. Grazie all'esperienza conseguita negli anni con il suo operato in termini di successione, potrà seguire i cittadini con tutti gli adempimenti legali necessari previsti dalla legge.