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Fondazione di partecipazione e fondazione tradizionale: qual è la differenza?

Fondazione di partecipazione e fondazione tradizionale: qual è la differenza?

La fondazione di partecipazione è un fenomeno ibrido nato dalla necessità di avere da una parte la gestione e il coordinamento tipici degli enti pubblici, dall’altra l’efficienza e l’efficacia del privato. In sintesi, si tratta di una collaborazione tra gli enti pubblici e le strutture private per fini di interesse pubblico.

Si tratta di un fenomeno articolato e in continua evoluzione che può coinvolgere qualsiasi tipo di istituzione pubblica o privata, comprese onlus e cooperative. Dunque, è un concetto a metà tra la fondazione classica e l’associazione. Vediamo insieme nello specifico di cosa si tratta.


Fondazione di partecipazione e fondazione tradizionale

Come già accennato, la fondazione di partecipazione e la fondazione tradizionale non sono propriamente la stessa cosa

La fondazione, secondo il significato classico del termine, è un ente morale senza scopo di lucro, la cui disciplina è regolata dal libro I del codice civile. I beni legati alla fondazione sono dunque destinati al raggiungimento di un fine, di uno scopo, costituente l'ideale della fondazione stessa, agli obiettivi che la contraddistinguono.
Ha dunque organi di governo propri e i fondi e i beni a disposizione vengono utilizzati per lo scopo per il quale è stata costituita. 

È regolamentata da un insieme di norme contenute nello statuto che regola l'attività e la gestione dell'ente. 
È essenziale la presenza del patrimonio, elemento neccessario per lo svolgimento delle attività. In mancanza o in insufficienza del patrimonio, l'ente viene a cessare e gli eventuali beni residui verranno trasferiti ad enti analoghi.

La fondazione di partecipazione, invece, non è istituita da un unico soggetto, il fondatore, bensì si tratta della collaborazione di più enti che condividono gli stessi obiettivi. Si tratta di un mezzo operativo “ibrido”, che alla base ha sì elementi tipici della fondazione tradizionale, ma anche dell’associazione.

In sintesi, questo tipo di fondazione persegue anch’essa un obiettivo senza scopo di lucro con alla base un patrimonio che ne supporti i costi, il cui ammontare viene fissato nell’atto costitutivo, ma in questo caso i fondatori partecipano attivamente alle decisioni e alla gestione della fondazione stessa, cosa tipica dell’associazione. Nel caso della fondazione, il "peso" dei partecipanti alla gestione può essere comunque diversificato. 


La fondazione di partecipazione: caratteristiche

La fondazione di partecipazione è caratterizzata da due elementi: un elemento patrimoniale e uno personale

Il primo è composto dal fondo di dotazione, ovvero la parte del patrimonio che non è possibile toccare (il patrimonio di riserva fondamentalmente) e che può essere composto tanto da somme di denaro quanto da beni materiali o immobili, e il fondo di gestione, ovvero la parte di patrimonio utilizzabile per finanziare le attività. Quest’ultimo può essere composto da donazioni, rendite provenienti da attività della fondazione stessa, contributi pubblici o privati.

Il modello giuridico è aperto, nato per raggiungere diversi scopi tramite la collaborazione tra pubblici, privati e volontari cittadini, che diventano così elementi attivi della fondazione stessa.

Questo tipo di fondazione viene utilizzato soprattutto dagli enti pubblici per realizzare progetti e iniziative volti al benessere della collettività, come ad esempio attività sociali e di assistenza, attività culturali, scientifiche e di volontariato.
Si tratta dunque di un valido strumento per coinvolgere privati e incanalare risorse per fini di pubblica utilità.


La fondazione di partecipazione: la riforma del Terzo Settore

La  fondazione di partecipazione può essere considerata come ente del Terzo Settore. Questo tipo di fondazione coinvolge più soggetti giuridici, enti pubblici e organizzazioni private.
Successivamente alla costituzione, possono aderire altri soggetti a mano a mano, permettendo la compresenza di enti pubblici territoriali o privati, anche in momenti diversi.

È la partecipazione del pubblico e del privato per il raggiungimento di scopi di interesse generale: sempre più spesso partecipano oggi aziende, enti pubblici ed organizzazioni senza scopo di lucro. Di conseguenza, può essere annoverata tra gli enti del Terzo Settore previsti dal d. lgs. n. 117/2017.
Dunque, la fondazione potrebbe assumere la denominazione di “ente filantropico”, divenendo anche impresa sociale.

Con l’entrata in vigore del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) le Fondazioni che hanno i requisiti per il riconoscimento come Ente del Terzo Settore o per un tipo particolare di Ente del Terzo Settore (come ad esempio Ente Filantropico), possono chiederne la registrazione e beneficiare delle varie agevolazioni previste per questa tipologia di enti.

Il Notaio Mario Sartori di Grezzana, iscritto al Collegio Notarile di Verona, si occupa degli enti del Terzo Settore e grazie all'esperienza conseguita negli anni mette a disposizione la sua professionalità per gli adempimenti legati alla riforma del Terzo Settore.