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IMPRESA FAMILIARE: Ammessa anche per il convivente di fatto

IMPRESA FAMILIARE: Ammessa anche per il convivente di fatto

La Corte Costituzionale con sentenza n. 148 del 4 luglio 2024, depositata il 25 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230- bis, terzo comma, del Codice civile nella parte in cui non prevede come familiare, oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo, anche il "convivente di fatto" e come impresa familiare quella in cui collabora anche il " convivente di fatto ".

D'ora in avanti è impresa familiare quella in cui collabora il coniuge, il partecipante alla unione civile, i fratelli, i nipoti, ma anche il convivente di fatto.

La questione di costituzionalità era stata sollevata dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sempre in riferimento all'articolo 230- bis Codice civile nella parte in cui il "convivente more uxorio" non era compreso tra i "familiari".

La società italiana è profondamente mutata rispetto agli anni 1970, anni della riforma del diritto di famiglia entrata in vigore il 20 settembre 1975.

Accanto alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, si sono affermate altre tipologie di famiglia, tant'è che alcuni studiosi di famiglia avevano già parlato subito dopo la riforma di " diritto delle famiglie ".

MOTIVAZIONI

Si assiste nell'affermarsi della società attuale sempre più di " famiglie di fatto ", costituite da "persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale."

È a questo tipo di famiglia che la Corte Costituzionale fa riferimento e intende tutelare.

Se uno dei conviventi svolge attività di impresa alla quale collabora il convivente, la Corte ritiene che debba applicarsi la disciplina di impresa familiare di cui all'articolo 230- bis codice civile.

La Corte Costituzionale muove dalla evoluzione dell'impresa familiare la cui finalità è di dare una tutela minima a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono nell'ambito di aggregati familiari che non possono contare su specifiche discipline di protezione sia in ambito lavorativo che societario.

L'istituto dell'impresa familiare è speciale, distinto dalla società, sia giuridicamente che fiscalmente.

Ai partecipanti sono riconosciuti determinati diritti di partecipazione agli utili e agli incrementi e diritti di prelazione nel caso di cessione dell'azienda.

Lo spirito di solidarietà che intercorre nei rapporti familiari, è presente, ritiene la Corte, anche con il convivente stabile che ha titolo di partecipare all'impresa familiare in quanto la sua collaborazione gratuita nell'ambito di uno stabile rapporto affettivo di coppia trova la sua causa nella stessa solidarietà familiare.

Evidenziano, ancora i Giudici, che nella evoluzione della società, della legislazione e della giurisprudenza costituzionale e comunitaria, emerge che la famiglia va considerata sia nella versione tradizionale sia nella versione moderna costituita da coppie non unite da matrimonio, ma conviventi, alle quali va riconosciuto tutela, essendo in presenza di modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale, materiale e affettiva a prescindere da un legame formale.