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Indegnità a succedere all’eredità: la sospensione della successione

Indegnità a succedere all’eredità: la sospensione della successione

L’indegnità a succedere all’eredità si applica a coloro che, pur essendo capaci di succedere, sono ritenuti “indegni” dalla legge.

Il Notaio Mario Sartori di Grezzana iscritto al Collegio notarile di Verona si occupa delle successioni e assiste le persone interessate aventi titolo nell’iter procedurale previsto dalla legge. L’esperienza accumulata negli anni lo ha portato a prestare la sua consulenza giuridica anche in casi di “indegnità”. 

L’indegnità a succedere ha radici profonde nella storia, in quanto, deriva dall’antico “indegnitas” di diritto romano.

L’indegnitàs romanistica sottolineava un tipo di incapacità a ricevere per testamento. Dalla sua origine l’indegnità ha interessato innumerevoli casi e subito variazioni giuridiche nelle diverse epoche storiche.

Oggi, quando si parla di successione è necessario operare dei distinguo. Se il defunto ha lasciato un testamento, la successione si dice “testamentaria”, se manca un (valido) testamento, la successione si dice legittima.

Le persone aventi diritto, per poter ricevere l’eredità del defunto, devono essere “capaci di succedere”: questa capacità è regolata dall’articolo 462 del codice civile.

Se la legge ritiene le persone “indegne”, quindi immeritevoli, esse sono escluse dal ricevere l’eredità. Nel caso in cui ne avessero, in qualche modo, beneficiato, sono tenute a restituire i beni.

Entriamo nello specifico e vediamo le cause di indegnità a succedere ai sensi dell’articolo 463 del codice civile.
 

Cause di indegnità a succedere – art 463 cc

Le persone ritenute indegne, pur essendo teoricamente “capaci di succedere”, sono coloro che, in qualche misura, hanno commesso azioni particolarmente gravi alla persona o alla libertà testamentaria del de cuius (locuzione latina che significa: della cui eredità si tratta).

È ritenuto indegno a succedere:

  • Chi abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere l’ereditando o un suo stretto congiunto: coniuge, discendente o ascendente. A meno che la punibilità dell’omicida, o attentatore, non sia esclusa a norma della legge penale. Si applica, invece, se chi ha commesso volontariamente il danno è soggetto a disposizioni che la legge dichiara applicabili in caso di omicidio.
  • Chi abbia attentato all’integrità morale, denunciato calunniosamente (se accertato in giudizio penale) il de cuius o un suo stretto congiunto: coniuge, discendente o ascendente. Inoltre, è ritenuto indegno, colui che commette falsa testimonianza, contro tali persone, causandone l’imputazione per reati punibili con l’ergastolo o con la reclusione, per un tempo non inferiore a tre anni. Tale falsa testimonianza deve essere accertata in un giudizio penale.
  • Chi abbia attentato alla libertà di testare del de cuius o lo abbia indotto, con dolo o violenza, a revocare o mutare il testamento.
  • Chi sia decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratti e non sia stato integrato in tale potestà alla data di apertura della successione.
  • Chi ha volontariamente soppresso, celato o alterato il testamento.
  • Chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto uso consapevolmente.
     

Indegnità: Sospensione della successione – Art. 463-bis cc

La legge n. 4 dell’11 gennaio 2018, in materia di tutela nei confronti degli orfani, per crimini domestici, interviene su varie norme dei Codici Civile, Penale e di Procedura Penale.

Ci interessa perché in materia notarile introduce, all’articolo 5 in essa contenuto, un nuovo articolo 463-bis del Codice Civile, rubricato in “Sospensione della successione” in materia di indegnità a succedere.

Tale norma prevede la sospensione dalla successione nei confronti di chi risulti indagato per l’omicidio volontario o il tentato omicidio:

  • del coniuge/unito civile;
  • di un genitore;
  • di un fratello/sorella;

fino all’emissione del decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In questa situazione di sospensione, la legge 4/2018 prevede la nomina di un curatore dell’eredità giacente ai sensi dell’articolo 528 del Codice Civile.

La norma muta la prospettiva in questi casi specifici di indegnità. Infatti, finora, l’indegno non veniva escluso dalla successione, se non su esplicita richiesta o apposita sentenza. Come ricorda il tradizionale e noto brocardo: indignus potest capere, sed non potest retinere. (chi è indegno a succedere può impossessarsi dell'eredità, ma non può conservarla).

Qualora il soggetto sospeso sia condannato, o intervenga un patteggiamento della pena, questi verrà definitivamente escluso dalla successione, per indegnità a succedere.

A fronte dell’articolo 537-bis del codice di Procedura Penale, sarà il giudice, in sede di condanna, a pronunciare l’esclusione del soggetto dalla successione per indegnità.
 

Gli effetti della sentenza di indegnità


L’indegno è obbligato a restituire i frutti ricevuti dopo l’apertura della successione, ai sensi dell’art. 464 cc. La sentenza di indegnità, infatti, rende l’indegno un possessore in mala fede.

L’obbligo restitutorio è una conseguenza del principio per cui gli effetti dell’indegnità retroagiscono al momento dell’apertura della successione. Si ritiene la sentenza di indegnità come causa di incapacità a succedere.


Indegnità: Riabilitazione erede indegno

La riabilitazione dell’indegno è un atto giuridico di perdono privato, con il quale la persona che intende disporre delle sue ultime volontà, può riabilitare l’indegno. Di fatto, consentendogli di accedere alla futura eredità.

La riabilitazione (art. 466 cod.civ.) fa venire meno il divieto legale a succedere e può essere contenuta nel testamento. La volontà di riabilitare l’indegno deve risultare chiaramente espressa, ma non sono contemplate formule rigorose.

La riabilitazione dell’indegno, quindi, può avvenire in due modi:

  • Riabilitazione totale, mediante espressa dichiarazione, con atto pubblico o con testamento.
  • Riabilitazione parziale, quando l’indegno è contemplato in un testamento successivo al verificarsi della causa di indegnità. In questo caso l’indegno potrà conseguire l’eredità solo nei limiti della disposizione testamentaria e non potrà avere diritto alla quota di legittima.
     

Indegnità a succedere: Consulenza

Da quanto esposto risulta palese che i casi di indegnità a succedere vadano esaminati nello specifico e approfonditi in base alle norme giuridiche in essere nel momento in cui avvengono i fatti.

È quindi necessaria una consulenza specifica e approfondita per procedere in maniera corretta in una materia complessa e di non facile comprensione per noi "cittadini moderni”.