Richiesta informazioni
L’Unione Civile si scioglie a seguito di divorzio, oltre per morte di una delle parti.
Il comma 24 prevede che l’Unione Civile si scioglie anche quando le parti hanno manifestato “anche disgiuntamente” la volontà di scioglimento dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile.
In tal caso la domanda di scioglimento dell’Unione Civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’Unione Civile.
Ciò significa, interpretando quel “disgiuntamente” come “unilateralmente”, che ciascun soggetto dell’Unione Civile può manifestare unilateralmente la volontà di scioglimento dell’Unione ma che la relativa istanza possa essere presentata all’Ufficiale dello Stato Civile solo decorsi tre mesi.
E’ quindi un divorzio breve e semplificato quello previsto per le Unioni Civili, rispetto al divorzio previsto per il matrimonio.
Per dare esecuzione alla nuova normativa il governo dovrà entro sei mesi emanare più decreti esecutivi relativamente all’ordinamento di stato civile, alla norma di diritto internazionale privato e alla materia sulle quali vanno ad innovare la nuova norma.
(segue 3° parte)