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La Legge Cirinnà regola anche le convivenze di fatto, che riguardano le copie etero e omosessuali. Si definiscono “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non rientrante nei rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile”.
Le coppie per regolarizzarsi dovranno compilare una dichiarazione di convivenza da far registrare all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.
Le coppie conviventi possono regolamentare i reciproci rapporti economici e patrimoniali adottando la comunione dei beni, mediante apposito “contratto di convivenza”, ricevuto da un notaio o da un avvocato.
Sempre d’accordo, i conviventi possono modificare, rispettando la forma e le pubblicità, il contratto di convivenza (art. 1 comma 59).
E’ ammesso anche il recesso unilaterale quale causa di risoluzione della convivenza, atto che va registrato all’anagrafe del Comune nel quale è stata registrata la convivenza.
La legge prevede nel caso di recesso particolari “tutele” a favore del convivente receduto spettanti nel caso in cui costui versi in stato di disagio (art. 1 comma 65).
Le prime direttive sulle modalità di registrazione della convenzione sono già state impartite dal ministero dell’Interno.