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Legge Cirinnà e Comunione dei beni nelle convivenze

Legge Cirinnà e Comunione dei beni nelle convivenze

La Legge "Cirinnà", la n. 76/2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016 ha istituito le unioni civili tra persone dello stesso sesso e ha regolamentato la convivenza di fatto.

Il regime patrimoniale legale della unione civile, di fatto parificato al matrimonio, è quello della comunione dei beni. Anche chi ha in essere una convivenza di fatto, mediante il contratto di convivenza, può stabilire come regime patrimoniale quello della comunione dei beni.

La novità introdotta con tale legge è proprio la facoltà per le persone celibi e nubili e cioè non soggette a vincolo di matrimonio o di unione civile, ma "legate" da una convivenza "Cirinnà" di stabilire nei loro rapporti patrimoniali il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Il comma 36 della legge Cirinnà definisce come conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporto di parentela , affinità e adozione, da matrimonio o da unione civile.

Le convivenze rilevanti sono quelle registrate, dichiarate in conformità alla Legge 76, convivenze quindi non più di fatto ma di diritto in quanto tali convivenze registrate producono effetti giuridici e non rilevano solo sul piano fattuale come le convivenze more uxorio, alle quali i giudici da tempo hanno riconosciuto degli effetti sul piano dei doveri morali e sociali nonché patrimoniali come la successione nel contratto di locazione, in sede di risarcimento danni, eccetera.

La dichiarazione anagrafica prevista dal comma 37 è elemento costitutivo della convivenza registrata o è elemento di prova? La norma prevede infatti la necessità di una dichiarazione da registrarsi nel comune di residenza della coppia, rilevante ai fini di avere determinate conseguenze. Sembra quindi che per avere una convivenza ai sensi della Legge Cirinnà non sia sufficiente una convivenza di fatto, ma anche la registrazione della stessa presso il comune di residenza con le modalità stabilite col successivo decreto attuativo. Ne deriva che accanto alle convivenze registrate si avranno le convivenze non registrate, o di fatto, o di diritto comune alle quali si applicherà l'insieme della disciplina fin qui individuata sia da leggi speciali sia dai giudici.

Solo le convivenze registrate potranno adottare, mediante il contratto di convivenza , il regime della comunione dei beni ai sensi del comma 50 e seguenti per ottenere l'opponibilità ai terzi. Se la convivenza non è registrata nessuna pubblicità può essere data al contratto di convivenza, pubblicità mediante l'iscrizione in anagrafe.

Il contratto di convivenza che adotta il regime della comunione dei beni non richiede l'atto pubblico notarile come invece è richiesto per i soggetti legati da matrimonio o da un'unione civile. È sufficiente la forma scritta, una forma minima.

Come fare risultare l'esistenza del contratto di convivenza ed il suo contenuto?
Secondo alcuni dovrà risultare da un certificato di stato di famiglia, secondo altri da un certificato di convivenza di fatto contenente le informazioni relative al regime patrimoniale. Secondo altri ancora potrà risultare da un certificato relativo alla scheda anagrafica.
A tutt'oggi non è previsto alcun documento rilasciabile dal Comune di residenza il quale attesti l'esistenza o meno della comunione legale nel contratto di convivenza .
In altri  termini non esiste una pubblicità e quindi una conoscibilità da parte di terzi di tale regime patrimoniale. Per i coniugi il regime risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, ma per i conviventi registrati?
Sarà opportuna una modifica legislativa alle norme dell'anagrafe al fine di prevedere le risultanze del contratto di convivenza nello stato di famiglia del Comune di residenza ove risulta la convivenza registrata. Nel frattempo non potrà essere opponibile ai terzi il regime di comunione legale non avendo esso pubblicità legale.

Pertanto in sede di acquisto di immobili da parte di persona legata da una convivenza registrata, sarà necessario portare al notaio il contratto di convivenza per far risultare il regime della comunione dei beni.
In mancanza di tale contratto e non risultando da alcun "certificato" l'esistenza del regime patrimoniale, il notaio non potrà che far acquistare il bene solo a favore del convivente acquirente.