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Con la Legge di Bilancio 2021, collegato Decreto " Milleproroghe" e con alcuni Interpelli di gennaio 2021 all'Agenzia delle Entrate, sono state introdotte alcune novità fiscali.
È previsto solo per l'anno 2021 che il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale iscritti nella relativa gestione previdenziale-assistenziale che acquistino terreni agricoli con le agevolazioni della piccola proprietà contadina (p.p.c.) non corrispondano l'imposta fissa di registro di euro 200, qualora il prezzo di acquisto non superi euro 5000.
I presupposti sono che questi soggetti acquistino a titolo oneroso terreni agricoli, che il prezzo sia inferiore o pari ad euro 5000 e che le agevolazioni richieste siano quelle previste dalla legge 25 del 2010 ( p.p.c.).
È stata prorogata al 30 giugno 2021 la possibilità di rivalutare i terreni agricoli ed edificabili mediante perizia asseverata con pagamento dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore dichiarato al 1 gennaio 2021.
Egualmente sono rivalutabili le partecipazioni sociali.
Le detrazioni fiscali ai fini Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio sono state prorogate al 31 dicembre 2021.
Così pure è stato prorogato al 30 giugno 2022, il Superbonus 110%.
Gli atti amministrativi, i certificati, i permessi e le autorizzazioni, i titoli abilitativi, emessi durante il periodo della pandemia, e scadenti in detto periodo, conservano validità fino a 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza.
Nei primi giorni del mese di di gennaio sono state emanate dall'Agenzia delle Entrate delle risposte a quesiti in materia di prima casa.
Con l'interpello n. 39 del 12 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate afferma che la pandemia non sospende i termini a disposizione del contribuente per effettuare ed ultimare la costruzione della prima casa entro il triennio dalla registrazione dell'acquisto del terreno.
Il termine triennale in questione, non espressamente previsto e ritenuto decorrere dalla registrazione dell'atto, non sarebbe sospeso per il Fisco in quanto la pandemia non costituirebbe causa di forza maggiore, come invece avviene in altre situazioni e precisamente nel caso in cui:
- entro 18 mesi dall'acquisto si doveva trasferire la residenza nel comune nel quale si è acquistata la prima casa;
- avendo acquistato una nuova prima casa si doveva alienare la precedente prima casa entro un anno;
- avendo alienata entro il quinquennio la prima casa si doveva acquistare una nuova prima casa entro un anno per non decadere dai benefici fiscali e poter usufruire del credito di imposta.
In queste tre situazioni i termini per adempiere a quanto previsto sono sospesi a causa del Covid sussistendo i presupposti della causa di forza maggiore.
Ma anche nel caso dell'interpello n.39 sopra esposto i termini dovrebbero essere sospesi e dovrebbero decorrere dalla cessazione della pandemia, analogamente alle altre situazioni.
L'interpretazione del Fisco si basa su un dato formale e letterale e sarà fonte di sicuro contenzioso.
Questa interpretazione porterà ad una disparità di trattamento costituzionalmente sanzionabile.