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La novità più importante della prima casa di abitazione è la proroga delle agevolazioni per l'anno 2023 degli acquisti e finanziamenti a favore dei giovani (Under 36) che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro.
I giovani quindi che hanno un'età inferiore a 36 anni nell'anno di acquisto e un indice ISEE non superiore a 40.000 euro godono delle agevolazioni nell'acquisto della prima casa e nel relativo finanziamento: sono esenti dall'Imposta di Registro (2%) nell'acquisto e dall'Imposta sostitutiva (0,25%) nel mutuo.
Se l'acquisto è fatto da un soggetto Iva essi maturano un credito d'imposta pari all'importo dell'Iva corrisposta.
Per venire incontro agli aumenti recenti dei tassi di interesse, è prevista la possibilità di rinegoziare i mutui da tasso variabile a tasso fisso alle seguenti condizioni:
- il mutuo originario non deve essere superiore a Euro 200.000;
- il richiedente non abbia un ISEE superiore a Euro 35.000;
- il richiedente non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate.
Per favorire il risparmio energetico è stata previsto un BONUS, nel caso di acquisto dall'impresa costruttrice di abitazioni aventi classe energetica A - B pari al 50% dell'Iva: gli acquisti devono essere fatti entro il 31 dicembre 2023.
È stata riproposta l'agevolazione della legge 208/2015 in tema di assegnazione ai soci di immobili di società, di cessioni ai soci e trasformazione in società semplice, da effettuarsi entro il 30 settembre 2023.
Le agevolazioni sono previste per le imposte indirette sia per le imposte dirette.
La facoltà di determinare il valore di acquisto di terreni edificabili o agricoli e di partecipazioni sociali ai fini della plusvalenza è fissata al 15 novembre 2023 con pagamento dell'imposta sostitutiva del 16% sul valore.
La perizia di stima giurata deve essere redatta entro il 15 novembre con il valore riferito al 1° gennaio 2023.
Le agevolazioni (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa, imposta catastale nella misura dell'1%) della proprietà contadina per l'acquisto di terreni agricoli e loro pertinenze da parte di coltivatori diretti o di IAP sono state estese anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati in base a strumenti urbanistici vigenti, a favore di persone di età inferiore a quarant'anni che dichiarano nell'atto di trasferimento di voler conseguire entro 24 mesi l'iscrizione nella Gestione Previdenziale e Assistenziale prevista per i coltivatori diretti o IAP.
In sostanza gli Under 40 possono fruire immediatamente delle agevolazioni e conseguire entro i 24 mesi i requisiti e l'iscrizione nella Gestione Previdenziale.
Se entro i 24 mesi l'iscrizione non venga eseguita si dovranno pagare le ordinarie Imposte di registro e non sembra sia prevista una sanzione in quanto l'iscrizione costituisce una condizione risolutiva del trattamento fiscale più favorevole.
Sono state modificate le agevolazioni per gli acquisti di fondi rustici in territori montani previste a favore di coltivatori diretti e IAP già iscritti nella relativa Gestione Previdenziale e Assistenziale, senza più il riferimento allo scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto coltivatrici.
Le agevolazioni sono state estese anche ai trasferimenti a favore di soggetti che pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale dichiarino nell'atto di acquisto di impegnarsi a coltivare e a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni.
È prevista la decadenza delle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, i terreni vengano volontariamente alienati o venga cessata la coltivazione o la conduzione diretta.
Le stesse agevolazioni si applicano a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
Con riguardo al regime fiscale è espressamente prevista anche l'esenzione dell'imposta di bollo.
L'utilizzo del denaro contante passa da euro 2.000,00 ad euro 5.000,00.