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Spesso capita che si debbano presentare documenti provenienti dall'estero oppure spedire i documenti in un altro Paese per l'espletamento di pratiche necessarie. Ad esempio per contrarre un matrimonio, per pensionamenti, per eredità, per lavoro, per motivi fiscali, per stipulare contratti con imprese di altri Stati. È quindi importante che ci sia un’uniformità di comportamenti, e cioè che i documenti che si presentano ad un ufficio o ad un ente di un Paese straniero siano equivalenti a quelli che devono essere presentati in Italia per lo stesso adempimento. È ancora più importante che i vari Paesi stabiliscano una documentazione standard e una regolamentazione uniforme sui documenti da presentare per i vari adempimenti.
Sono diverse le casistiche per cui un cittadino italiano deve spesso presentare ad uffici ed enti documenti, certificati o atti provenienti da un Paese diverso da quello ove si trova: ad esempio quando è nato all'estero o nato in Italia ma residente in un Paese comunitario, o che ha contatti con imprese aventi sede nell'Unione europea, oppure perché deve espletare delle pratiche o ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni, relative alla propria vita personale o della propria azienda.
Stabilire che una documentazione debba avere un contenuto e forma uguali per tutti i Paesi dell'Unione europea costituisce un'importante agevolazione per i cittadini. La semplificazione e l'uniformità nei contenuti e nella forma dei documenti sono anche il primo passo per creare un "diritto comune europeo".
La legislazione europea è fonte di diritto nell'ordinamento italiano ed essa prevale sulle norme statali con la conseguenza che il giudice italiano chiamato ad applicarla, dovrà disapplicare la legge italiana se contrastante.
Quante volte sarà capitato di sentirsi dire che quel documento non va bene o serve un timbro, o deve contenere determinate frasi o parole, o che deve essere tradotto, o che ad esso debba essere allegata altra documentazione.
Il primo intervento del legislatore europeo, è stato di semplificare il settore delle successioni (Regolamento UE n. 650/2012 in vigore dal mese di agosto 2015).
Al cittadino italiano residente in Italia al momento della morte si applica la legge italiana, ma se quel cittadino italiano è da tempo residente fuori dal territorio nazionale e stabilmente vive in uno Stato comunitario, lì lavora ed ha il centro degli affari e degli interessi: quale legge sarà applicabile? Quale legge dovrà essere utilizzata per la successione di questo cittadino italiano?
Ecco quindi la necessità di stabilire delle regole comuni al fine di evitare anche conflitti di norme tra i vari Paesi. È stato individuato così il criterio generale basato sulla legge dello Stato dove si trova la "residenza abituale" del cittadino al momento della morte ed è stato introdotto un documento, il "certificato successorio europeo", con contenuto standard usufruibile in qualsiasi Paese ai fini delle pratiche ereditarie.
Dal 30 gennaio 2019 le decisioni emesse in un Paese comunitario in materia di regimi patrimoniali sono riconosciute automaticamente negli altri Stati membri senza alcun procedimento particolare, senza necessità di ulteriori approvazioni o nulla osta (exequatur).
Egualmente gli atti pubblici intendendo per tali qualsiasi documento in materia di regime patrimoniale fra coniugi, redatti per atto pubblico in un Paese membro hanno piena efficacia in un altro.
Dal 16 febbraio 2019 il regolamento UE n. 2016/1191 del 6 luglio 2016 stabilisce che determinati documenti pubblici rilasciati da autorità di uno Stato membro e che devono essere presentati alle autorità di altro Paese comunitario, sono esentati dalla legalizzazione e dall'apostille.
Sono quindi esenti da ogni forma di ulteriori adempimenti alcune categorie di documenti pubblici quali certificati di morte, di nascita, di matrimonio, di capacità a contrarre matrimonio e di stato civile i quali su richiesta possono essere redatti in un modulo standard multilingue senza necessità di traduzione.
Dal 23 luglio 2016 con legge 7 luglio 2016 n. 122 è previsto che l'autorità che ha formato l'atto pubblico è competente al rilascio di ogni estratto , attestato e certificato necessari per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati facenti parte dell'Unione europea.
La portata della norma è ampia per cui trova applicazione ogni qual volta occorra procedere ad esecuzione forzata in un altro Paese aderente, in forza di atto pubblico formato in Italia.
L'atto notarile redatto dal notaio è titolo esecutivo, che potrà essere utilizzato nell'UE per far valere diritti o pretese nascenti dall'atto stesso, mediante esecuzione forzata.
Ne deriva che l'impresa italiana creditrice per forniture e servizi resi ad una impresa estera e risultanti da un atto pubblico notarile, potrà agire in giudizio direttamente contro la debitrice per far valere il suo credito utilizzando direttamente ed esclusivamente l'atto notarile.
Non sarà necessario pertanto l'intervento del giudice per ulteriori adempimenti o approvazioni.
È un bel risparmio di tempo e di denaro.