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Nuova fiscalità degli Enti del Terzo Settore da gennaio 2026

Nuova fiscalità degli Enti del Terzo Settore da gennaio 2026

La Commissione Europea ha dato il via libera al regime fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS) previsto dal codice degli Enti del Terzo Settore (CTS ) come indicato dal Titolo X del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dalla nuova disciplina dell'Impresa Sociale ex art.18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.112(Revisione della disciplina in materia di Impresa sociale)

Le disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e di Impresa sociale non sono entrati in vigore contestualmente alla nuova disciplina prevista per gli Enti in oggetto ma era espressamente condizionata "alla autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 101 comma 10 CTS".

Il nuovo regime fiscale entrerà in vigore dal "periodo di imposta successivo alla autorizzazione" e quindi dal 1° gennaio 2026.

L'autorizzazione era attesa da tempo in quanto la disciplina di favore prevista da CTS poteva essere interpretata come un aiuto di Stato e quindi incompatibile con il mercato interno.

La Commissione Europea dando il via libera (per il momento non a tutta la disciplina fiscale) ha riconosciuto la natura di interessi generali degli ETS e la particolare funzione sociale di sussidiarietà propria di questi Enti in conformità ai Principi Costituzionali.

Il placet della Commissione Europea era molto atteso dal mondo del Terzo settore ed è destinato a produrre un profondo cambiamento in Italia ed in Europa per quanto riguarda il trattamento fiscale delle attività svolte dagli Enti non profit e dell'economia sociale.

Questo permette di svolgere attività in un contesto di maggiore certezza giuridica e fiscale.

Si afferma quindi il ruolo del Terzo Settore come portatore di interessi collettivi, un mondo multiforme caratterizzato dalle attività di interesse generale che vengono promosse nell'interesse della collettività. Queste attività svolte con modalità non commerciale sono sempre finalizzate al bene comune, alla solidarietà e coesione sociale.

Era quindi necessaria una disciplina fiscale propria, specifica, più razionale, per una gestione di tali attività, più equilibrata e sostenibile, più chiara e semplificata.

È questo il riconoscimento del ruolo di promozione sociale e del bene comune degli ETS

Concretamente, dal 1° gennaio 2026:

- troveranno applicazione i criteri per stabilire quando un'attività di interesse generale svolta con modalità non commerciale, potrà godere di un trattamento fiscale di favore e con applicazione di un regime forfettario di tassazione delle entrate in base a determinati presupposti;

- cesseranno le ONLUS che avranno tre mesi di tempo (entro marzo 2026) per trasformarsi in ETS (Enti del Terzo settore) o mettersi in liquidazione; egualmente per le APS (Associazione di promozione sociale);

- applicazione di un Regime Iva di favore;

- le Imprese Sociali potranno beneficiare di un regime fiscale proprio con defiscalizzazione degli utili che saranno reinvestiti nelle attività istituzionali e di promozione sociale.

Su queste materie il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dovrà proseguire nello scambio di informazioni con la Commissione Europea, stante la necessità di ulteriori approfondimenti da parte di quest'ultima.