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Nuove agevolazioni per i giovani agricoltori

Nuove agevolazioni per i giovani agricoltori
Al fine di favorire i giovani che intendono intraprendere le attività agricole come definite dall'art. 2135 c.c., la legge 15 marzo 2024 n. 36, entrata in vigore il 10 aprile 2024, ha introdotto nuove agevolazioni sia per l'acquisto di fondi agricoli sia ai fini della dichiarazione dei redditi dei giovani agricoltori.
 
ATTIVITÀ AGRICOLE
Sono agricole le attività dirette alla coltivazione del fondo , selvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse .
Sono connesse le attività dirette alla manipolazione , conservazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti del fondo o dell'allevamento e di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
 
CONDIZIONI PER GODERE DELLE AGEVOLAZIONI
Le nuove agevolazioni a favore dei giovani agricoltori sono previste alle seguenti condizioni:
1-il titolare deve essere imprenditore agricolo o coltivatore diretto, di età fra i 18 e i 41 anni;
2-se socio di società di persona agricola, almeno la metà dei soci devono essere imprenditori agricoli di età fra i 18 e i 41 anni;
3-nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale deve essere sottoscritto da imprenditori agricoli di età fra i 18 e i 41 anni e gli amministratori devono essere composti per almeno la metà dai soggetti aventi i medesimi requisiti;
4-i giovani imprenditori agricoli devono avere la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e devono essere iscritti alle relative gestioni previdenziali.
 
AGEVOLAZIONI PER TRASFERIMENTI E PERMUTE
Le agevolazioni consistono nell'applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta catastale ed ipotecaria in misura del 60% di quelle ordinarie o ridotte previste dalla legislazione vigente, nel caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e loro pertinenze.
Le agevolazioni spettano quindi nel caso di trasferimento o permuta di terreni agricoli in base agli strumenti urbanistici e loro pertinenze , con imposte ridotte al 60%.
E pertanto , nel caso della vigente piccola proprietà contadina , saranno dovute le imposte fisse di euro 120 in luogo di euro 200 per l'imposta di registro ed ipotecaria, mentre sarà dovuta nella misura dello 0,60% in luogo dell'1% , l'imposta catastale.
Nel caso di proprietà montana trova applicazione l'imposta di registro e ipotecaria nella misura di euro 120 anziché di euro 200, ciascuna.
 
PRELAZIONE AGRARIA
Altra agevolazione è data dalla priorità attribuita al giovane imprenditore agricolo nell'esercizio della prelazione nel caso di concorso di più soggetti confinanti.
 
Infatti l'articolo 8 della legge in oggetto stabilisce che nel caso della prelazione di soggetti confinanti , prevale nell'ordine il giovane imprenditore individuale, poi la società di persona e infine la S.p.A. agricola e a parità di condizioni prevale il soggetto che è in possesso di conoscenze e competenze adeguate in base al
regolamento UE 2021/2115 e alla normativa nazionale di attuazione.
Nel caso quindi che il terreno agricolo in vendita confini con più giovani imprenditori agricoli ,prevale colui che é in possesso di conoscenze e competenze adeguate in base alla normativa comunitaria e nazionale.
Ma se più giovani agricoltori ritengono di avere i requisiti richiesti dalla norma, a chi spetta risolvere il conflitto? La norma non lo dice.
Sarà opportuno un chiarimento del legislatore sul punto.