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Patti societari: valida la clausola "Roulette Russa"

Patti societari: valida la clausola "Roulette Russa"

In una recente sentenza del Tribunale di Roma (1 giugno 2017) è stata affrontata la legittimità della clausola della "Roulette Russa" secondo la quale due soci di una S.P.A., al 50% ciascuno, avevano stabilito che in caso di "stallo" operativo degli organi societari, un socio poteva formulare un'offerta di acquisto delle partecipazioni a un determinato prezzo all'altro socio il quale poteva accettare l'offerta o acquistare a sua volta al prezzo proposto la partecipazione dell'offerente.

Nei casi in cui la società, partecipata al 50% ciascuno da due soci, non riesca ad uscire dall'inattività per i veti reciproci, le conseguenze sono il suo scioglimento e la messa in liquidazione: ma ciò comporta la fine dell'impresa.

Valida quindi la clausola che rimette ad uno dei due soci il potere di proporre all' altro di acquistare la sua partecipazione ad un prezzo determinato. L'altro socio destinatario dell'offerta potrebbe a sua volta decidere di acquistare la partecipazione in vendita oppure cedere allo stesso prezzo la propria partecipazione. Ecco quindi il rischio nel quale incorre l'offerente!

Spesso i conflitti tra soci e soprattutto se soci alla pari, degenerano in controversie giudiziarie con grave danno per l'impresa che rimane "bloccata", senza una guida e una direzione imprenditoriale.

Per i giudici romani è quindi sicuramente meritevole di tutela un tale accordo perché mira a risolvere i casi di conflitto e di stallo nell'ambito della società e garantisce la continuità dell'attività imprenditoriale.

La clausola della "roulette russa" è molto simile all'altra clausola che spesso è contenuta negli statuti societari: la cosiddetta "clausola di covendita" in base alla quale il socio di maggioranza è obbligato a vendere anche la partecipazione di minoranza qualora l'acquirente miri ad acquistare l'intero controllo della società, il che permette al socio di minoranza di incassare un prezzo maggiore che è il "valore del controllo" avvantaggiandosi del "premio" derivante dalla vendita del pacchetto di controllo.

La pratica conosce una serie di patti sociali e parasociali con i quali vengono regolamentate le modalità di cessione delle quote societarie. I più diffusi sono i patti di prelazione e di gradimento. Con i primi, nel caso di cessione della quota, gli altri soci hanno il diritto di essere preferiti a parità di prezzo all'acquirente nell'acquisto. Con i secondi l'acquirente per poter acquistare la partecipazione deve ottenere il gradimento o dei soci o dell'organo amministrativo. Il mancato gradimento comporta l'obbligo per i rimanenti soci di liquidare il socio che intende uscire dalla compagine sociale.

Spesso poi gli statuti societari prevedono diversi gradi di combinazione delle due clausole. Scopo ultimo di queste clausole è quello di mantenere inalterato il rapporto di forza tra i soci e di prevenire e regolamentare comunque eventuali controversie tra i soci che potrebbero pregiudicare l'attività sociale e la vita stessa della società.