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Strano, ma vero: l'Agenzia delle Entrate a seguito di risposta n. 551 del 18 novembre 2020 e n.7 del 24 giugno 2020, afferma che l'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto che decadono dalle agevolazioni della piccola proprietà contadina (p.p.c.) a seguito di vendita del terreno nel quinquennio oppure nel caso in cui in sede di acquisto rinuncino alla richiesta di fruire delle agevolazioni ppc pur avendone i requisiti, sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 9% prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, ex articolo 1 comma 1 tariffa parte prima allegata al testo unico registro.
Questa è una novità perché fino ad oggi veniva normalmente applicata l'imposta di registro ordinaria del 15%.
L'agenzia delle entrate arriva a questa conclusione attraverso un percorso interpretativo piuttosto complesso, ma questa volta favorevole al contribuente.
Per il fisco l'aliquota del 15% per i trasferimenti di terreni agricoli è applicabile ai trasferimenti a favore di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale e dai coltivatori diretti.
Tutte le volte in cui questi soggetti acquistano terreni agricoli senza richiedere le agevolazioni p.p.c. pur avendone diritto, pagano l'imposta del 9% e non del 15%.
Questa è sicuramente una interpretazione della norma fiscale a favore del contribuente che va accolta positivamente.