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L'acquisto di terreni agricoli da parte del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) è agevolato.
In luogo di pagare il 15% di imposta di registro viene corrisposta una tassa fissa di euro 200 ciascuna per le imposte di registro e ipotecaria, mentre l'imposta catastale è versata nella misura dell'1%.
Il coltivatore diretto e lo IAP devono essere iscritti alle rispettive gestioni previdenziali Inps.
È consentito anche all'aspirante IAP acquistare terreni agricoli con le agevolazioni PPC (piccola proprietà contadina) se è già iscritto alla relativa gestione previdenziale e a condizione che entro il triennio consegua l'iscrizione definitiva.
Anche la società agricola semplice che ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività agricole previste dall'articolo 2135 codice civile può usufruire delle medesime agevolazioni, purché almeno uno dei soci sia coltivatore diretto o IAP.
La stessa società semplice agricola può essere aspirante IAP e, quindi, beneficiare delle agevolazioni previste per la persona fisica aspirante IAP.
Particolare disciplina é prevista per le società di capitali Srl, Spa e per le Sas al fine di poter usufruire delle agevolazioni in oggetto.
I casi di perdita di agevolazioni possono essere collegati alla persona del beneficiario o a eventi successivi.
Se l'aspirante IAP non consegue entro i termini previsti l'iscrizione definitiva, o se il coltivatore diretto, o lo IAP, o la società agricola semplice vende entro il quinquennio dall'acquisto il terreno agricolo, o cessa di coltivarlo entro il medesimo termine, oppure il terreno al momento dell'acquisto non aveva una destinazione agricola nello strumento urbanistico vigente a quel momento, saranno dovute le ulteriori imposte con relativi interessi e sanzioni.
L'imposta ordinaria di registro é il 15% sul prezzo dichiarato.
Se invece viene venduta entro il quinquennio solo una porzione di terreno agricolo acquistata con le agevolazioni, saranno dovute le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi limitatamente alla porzione di terreno trasferita e l'atto di acquisto originario resterà valido e non sarà considerato nullo.
Le agevolazioni della piccola proprietà contadina sono riconosciute anche per le pertinenze di terreni agricoli.
La pertinenza presuppone un rapporto molto stretto tra un bene principale (fondo agricolo) e un bene accessorio (stalla, magazzino, deposito attrezzi, eccetera).
Secondo l'Amministrazione Finanziaria (risoluzione numero 26/2015) le agevolazioni sono riconosciute solo se il bene principale e il bene pertinenziale siano in proprietà al medesimo coltivatore diretto.
Secondo il fisco l'agevolazione non spetterebbe se l'agricoltore acquista una pertinenza in piena proprietà, ma in fondo agricolo coltivato non é in proprietà dello stesso agricoltore, ma solo in affitto.
Il concetto civilistico di pertinenza previsto dall'articolo 817 del Codice Civile non è estensibile tout court ad ogni settore ma va adattato.
La pertinenza nell'urbanistica ad esempio è cosa diversa dalla pertinenza navale. Così pure la pertinenza civilistica é cosa diversa dalla pertinenza nell'agricoltura.
Nell'agricoltura la pertinenza va letta come strumentalità.
La legge agevolativa della ppc (25/2015) estende le agevolazioni alle pertinenze in senso generico: non richiama la pertinenza civilistica definita dall'articolo 817 del Codice Civile come pretende invece di fare l'Amministrazione finanziaria.
L'agricoltore che ha la disponibilità a titolo di affitto del fondo agricolo e che acquista la stalla da destinare a ricovero degli animali che alleva, e che ottiene anche le agevolazioni creditizie previste per il PSR (piano sviluppo rurale) - e quindi la valutazione della idoneità dell'azienda agricola rispetto al fabbricato pertinenziale è già stata effettuata da un ufficio pubblico chiamato Avepa approvando il finanziamento agevolato dell'acquisto del fabbricato pertinenziale- , non ha diritto anche lui all'acquisto agevolato?
Per l'ufficio Avepa che approva il PSR, l'agricoltore che conduce l'azienda agricola a titolo di affitto è idoneo nell'acquisto della stalla pertinenziale a godere delle agevolazioni creditizie, mentre per l'Agenzia delle Entrate questo stesso agricoltore dovrebbe pagare per l'acquisto del fabbricato l'imposta ordinaria del 9% e nessuna agevolazione gli spetterebbe.
Per una pubblica amministrazione (Avepa) l'acquirente è un agricoltore meritevole delle agevolazioni creditizie, mentre per un'altra pubblica amministrazione (Agenzia delle Entrate) per la stessa operazione l'acquirente non merita agevolazioni. È un non-agricoltore. Il che è assurdo!
Concludendo sul punto, le agevolazione per l'acquisto delle pertinenze di terreni agricoli dovrebbero essere concesse indipendentemente dal fatto che il fondo agricolo sia in proprietà o in affitto al coltivatore diretto. L'importante è che egli ne abbia disponibilità effettiva e che la sua azienda agricola abbia tutti i requisiti previsti.