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La plusvalenza immobiliare è il plusvalore realizzato (guadagno) nella vendita di un immobile acquistato entro i cinque anni dalla alienazione.
Per il fisco si tratta di un'operazione speculativa e pertanto il guadagno viene tassato.
Se ho acquistato nel 2018 e vendo il medesimo bene nel 2021, sul maggior prezzo di realizzo si pagherà quindi l'imposta sulla plusvalenza.
La plusvalenza immobiliare è prevista dall'articolo 16 bis del l TUIR (testo unico imposte sui redditi). I presupposti sono l'acquisto a titolo oneroso del bene e la sua rivendita entro il quinquennio.
L'incremento di valore si calcola aggiungendo al prezzo di acquisto le imposte pagate, le spese notarili, le spese incrementative (costi inerenti), detraendo tale importo dal prezzo di rivendita.
Passati cinque anni dall'acquisto, in linea generale, l'imposta non è dovuta.
Prendendo in considerazione un immobile abitativo non si paga la plusvalenza se la casa è stata venduta dopo cinque anni come regola generale, o se viene venduta prima di cinque anni ma per la maggior parte del tempo compreso tra l'acquisto e la rivendita è stata abitata dal cedente o dai suoi familiari.
Non è dovuta l'imposta quando il bene è pervenuto per successione o per donazione e nel caso di donazione i cinque anni decorrono dalla data di acquisto del donante e non dalla donazione.
Nel caso invece di terreni edificabili a qualsiasi titolo pervenuti e quindi per compravendita, donazione, successione, la plusvalenza viene sempre in rilievo, anche se sono decorsi i cinque anni dall'acquisto.
L'imposta va corrisposta in sede di dichiarazione dei redditi come "redditi diversi".
L'imposta potrà essere pagata in sede di rivendita come "imposta sostitutiva" con l'aliquota che è stata fissata dal 1 gennaio 2020 nella misura del 26% dell'incremento. Tale modalità di pagamento va richiesta al notaio in sede di stipula.
Per i terreni edificabili o meglio suscettibili di utilizzazione edificatoria è stato previsto il pagamento in sede di dichiarazione dei redditi come "redditi diversi" o mediante il meccanismo dell'imposta sostitutiva sul valore del bene.
In tale ultima modalità è necessario predisporre una perizia tecnica giurata effettuata da un professionista abilitato il quale attribuisce un valore al l terreno ad una determinata data (attualmente all'1 luglio 2020 ) e su questo valore andrà pagata l'imposta sostitutiva che come detto dal 1 gennaio 2020 è pari all'11% del valore dichiarato.
Concludendo, chi vende un bene, terreno agricolo o fabbricato, potrà richiedere al notaio in sede di stipula di pagare l'imposta sostitutiva sulla plusvalenza: attualmente 26% sull'incremento di valore.
Resta sempre la possibilità di pagare l'imposta in sede di dichiarazione dei redditi come "redditi diversi".
I terreni agricoli e fabbricati se pervenuti per successione o donazione in linea generale non scontano l'imposta sulla plusvalenza.
I terreni edificabili, o meglio suscettibili di utilizzazione edificatoria, sono soggetti all'imposta sulla plusvalenza indipendentemente dal decorso o meno del quinquennio e indipendentemente dal fatto che siano pervenuti per compravendita, donazione o eredità.
Pertanto, chi procede ad una vendita di un immobile e, più in generale al trasferimento oneroso di un bene acquistato nel quinquennio precedente, deve valutare bene se sia tenuto a pagare anche l'imposta sulla plusvalenza.