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Prima Casa: cambiano le regole per chi si trasferisce all'estero.

Prima Casa: cambiano le regole per chi si trasferisce all'estero.

Con il Decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, al fine di evitare la procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia, il Governo ha modificato il regime prima casa per chi trasferisce la residenza all'estero.


Normativa attuale

Fino ad oggi godeva delle agevolazioni prima casa il cittadino italiano emigrato all'estero iscritto all' A.I.R.E. o il cittadino trasferito all'estero per ragioni di lavoro che acquistava la prima casa nel comune in cui aveva sede l'impresa o esercitava l'attività il soggetto da cui dipendeva.
Ovviamente dovevano sussistere le altre condizioni previste.


Nuova normativa

Dall'entrata in vigore della nuova normativa, le agevolazioni per l'acquisto della prima casa spettano a chi, essendo stato trasferito all'estero per ragioni di lavoro, abbia avuto la residenza o abbia svolto l'attività (lavorativa) per almeno cinque anni in Italia, acquisti la sua prima casa nel Comune di nascita o nel Comune dove risiedeva prima del trasferimento all'estero o nel Comune ove svolgeva l'attività lavorativa.

Conseguentemente, per godere della agevolazione, deve trattarsi di un soggetto (cittadino italiano o non), trasferito all'estero per ragioni di lavoro (e non per altra ragione) che almeno per cinque anni abbia avuto la
residenza in Italia o per almeno cinque anni abbia svolto la propria attività (solo lavorativa o anche di studio?) in Italia e che acquisti la prima casa nel Comune di nascita o nel Comune di residenza o nel Comune dove svolgeva la propria attività prima del trasferimento all'estero per ragioni di lavoro.

Restano fermi gli altri presupposti e cioè che l'acquirente non deve essere proprietario di altra abitazione nel Comune di acquisto e non deve essere titolare su tutto il territorio nazionale di altra abitazione
acquistata con le agevolazioni prima casa.

Con la riforma è venuto meno il riferimento al "cittadino italiano emigrato all'estero".

Qualsiasi persona, cittadino italiano o di altro Stato, che abbia risieduto in Italia per almeno cinque anni o abbia svolto in Italia un'attività per almeno cinque anni e che si trasferisca all'estero per ragioni di lavoro, ha diritto di godere delle agevolazioni prima casa.

Con questa modifica la platea di soggetti che possono usufruire delle agevolazioni prima casa si amplia notevolmente.
 

Problematiche

Il problema sarà di dimostrare che il trasferimento all'estero è avvenuto per ragioni di lavoro.
Sarà conveniente allegare all'atto una certificazione che giustifichi il trasferimento all'estero per ragioni di lavoro e nello stesso tempo comprovi la residenza per almeno 5 anni in Italia o lo svolgimento per almeno 5 anni in Italia di una attività (lavorativa come dipendente, lavoratore autonomo o anche attività di studio o altro..?).

In sede di conversione del Decreto-legge sarà opportuno che il Parlamento apporti delle precisazioni e/o integrazioni al fine di evitare un contenzioso lungo e gravoso con gli uffici fiscali.