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Nuovo aiuto all'acquisto prima casa dei giovani.
L'articolo 64 del d.l. 25 maggio 2021 numero 73 (c.d.decreto sostegni bis), entrato in vigore il 26 maggio 2021, stabilisce:
-per le alienazioni a titolo oneroso fra privati di prima casa a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno in cui l'atto è rogitato e hanno un valore ISEE inferiore a € 40.000, l'esenzione dalle imposte di registro, catastali ipotecarie (cioè non pagano 2% di registro e € 100 per le altre due imposte);
-per le alienazioni a titolo oneroso da imprese, atti soggetti ad Iva, è previsto un credito d'imposta pari all'imposta Iva corrisposta in relazione all'acquisto (pari al 4% sul prezzo);
-per i mutui prima casa non è dovuta l'imposta sostitutiva dello 0,25% sul finanziamento.
La normativa non è però chiara e si spera che in sede di conversione in legge vengono migliorate e chiarite meglio le norme per evitare un inutile contenzioso.
Per gli acquisti soggetti all'imposta di registro, e quindi fra privati, non è chiaro se i 36 anni non debbano essere compiuti entro l'anno solare del rogito, con la conseguenza che se l'acquirente acquista a ottobre ed ha 35 anni ma a novembre compie 36 anni non spetti l'agevolazione o se l'agevolazione spetti ai soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni al momento del rogito, essendo indifferente se i 36 anni vengano compiuti entro lo stesso anno solare.
L'interpretazione più di buon senso è che non si debba aver compito i 36 anni al momento del rogito.
Altro problema riguarda la non previsione di criteri specifici per calcolare l'ISEE.
Per gli acquisti da imprese ,atti soggetti quindi ad Iva, non è chiaro se si applichi o meno il limite ISEE previsto per gli acquisti da privati. Il buon senso dovrebbe far propendere per la risposta positiva.
Per l'esenzione dall'imposta sostitutiva sembra che essa trovi applicazione per i soggetti inferiori ai 36 anni con ISEE inferiore a 40.000 euri e il finanziamento sia erogato per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di abitazioni prima casa.
Ovviamente devono sempre sussistere anche tutte le altre condizioni previste per le agevolazioni prima casa.
Nulla si dice ancora se dette agevolazioni si applichino anche per le pertinenze prima casa.
Il buon senso dovrebbe ammettere la risposta affermativa.
Infine, tutte queste agevolazioni si applicano per gli atti posti in essere fino al 30 giugno 2022.
I requisiti specifici di età e di reddito degli acquirenti dovranno essere dichiarati in atto notarile con la conseguenza che, qualora si accertasse la loro non sussistenza, saranno dovute le sanzioni previste dalla norma