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Parliamo di vincoli sul prezzo massimo di alloggi destinati all'edilizia economica popolare (ovvero l'edilizia PEEP, piano edilizia economica popolare).
La legge 17 dicembre 2018 n.136 prevedeva, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore avvenuta il 19 dicembre 2018, l'emanazione di un decreto attuativo, che però porta la data del 15 novembre 2020. Quasi due anni di gestazione!
Stiamo parlando di un decreto che risolve un'esigenza sociale ed economica diffusa che si era venuta a creare dopo la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite in data 16 settembre 2015 numero 18.135.
In base all'articolo 35 della legge 865 del 1971 l'alloggio costruito in zona destinata alla edilizia economica popolare non può essere venduto ad un prezzo superiore a quello stabilito nella convenzione edilizia in base ad una serie di parametri indicati.
Ne consegue che la maggior somma versata dal compratore al venditore dovrebbe essere restituita.
Di qui il contenzioso sorto da parte dei compratori che chiedevano la restituzione del maggior prezzo versato.
Esistevano infatti difformità di interpretazioni e di decisioni sulla questione anche perchè erano nel frattempo intervenute varie leggi che avevano disciplinato la materia dei vincoli in modo non sempre chiaro e comprensibile.
La sentenza della Cassazione, dando una interpretazione delle norme in contrasto con l'orientamento maggioritario che riteneva invece questi vincoli superati, ne aveva affermato la loro esistenza, con tutte le conseguenze del caso.
Per porre riparo a tale situazione, con la legge del 2018 è stata prevista la sospensione dei procedimenti giudiziali e la possibilità, essendo ora emanato il decreto, mediante apposita convenzione con il Comune di "rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative nonché del canone massimo di locazione delle stesse".
Si versa pertanto al Comune un corrispettivo, risultante da una serie di parametri, e così ogni vincolo viene rimosso.
Chi può richiedere la eliminazione dei vincoli?
L'aspetto innovativo del decreto è che la convenzione può essere richiesta non solo dal proprietario attuale ma anche dal soggetto che pur non più proprietario dell'alloggio, persona fisica, abbia avuto la proprietà o la disponibilità dell'immobile.
Pertanto, anche chi è stato nel frattempo proprietario dell'alloggio poi venduto, o l'erede del venditore attuale o di chi è stato proprietario, possono chiedere la rimozione dei vincoli.
Sicuramente ora è più facile regolarizzare la posizione giuridica degli immobili costruiti in zona PEEP acquistati da persone fisiche (e quindi non da società o enti) rimuovendo i vincoli esistenti sulla determinazione massima del prezzo di cessione e del canone di locazione.
Con la eliminazione dei vincoli gli alloggi assumono il regime del libero mercato.