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Pur di non continuare a pagare le varie imposte ICI, IMU, TARI, ecc…, sempre più persone chiedono al Notaio se si possa rinunciare alla proprietà.
Le imposte locali sono in questi ultimi anni aumentate in misura consistente, soprattutto a carico degli immobili abitativi.
La concessione in affitto delle abitazioni spesso comporta aggravi di spese per il proprietario che è costretto ad agire giudizialmente per liberare la casa dagli inquilini che non pagano la pigione.
Il proprietario paga delle imposte agli enti locali per “servizi ” che non gode e per un immobile che non è produttivo di rendita, ma solo fonte di spese e di tasse
E’ allora la domanda: si può rinunciare alla proprietà? L’art. 827 C.C. stabilisce che “I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato”.
Nel caso di comproprietà, la rinuncia pura e semplice da parte di un comproprietario determina l’automatica estensione della quota di comproprietà da parte degli altri comproprietari.
Conseguentemente il rinunciante, non più proprietario, non pagherà più le varie imposte, tasse, oneri che gravavano sull’immobile.
L’ufficio Studi del Consiglio Nazionale Notariato ha ammesso la possibilità di rinunciare alla proprietà, alla luce anche della recente sentenza della Cassazione sez. 2° n. 3819 del 25 febbraio 2015; orientati in tal senso sono anche molti studiosi della materia.