Richiesta informazioni
La rinuncia all'eredità é un argomento molto dibattuto e spesso distorto da informazioni frettolose cercate presso fonti non sempre autorevoli, che merita invece di essere trattato con la dovuta precisione ed importanza.
Molte persone sono incerte se procedere alla redazione di un inventario prima dell'accettazione o del rifiuto dell'eredità.
Le cause sono solitamente le spese, gli oneri da sostenere e il tempo che richiede la redazione dello stesso, oltre al fatto che talvolta non risulta materialmente possibile accedere a determinate informazioni per diversi motivi, tra cui un eventuale ostruzionismo da parte di alcuni soggetti, superabile con l'intervento di un Giudice; anche tale operazione però richiede ulteriore tempo, e le persone non sono sempre disponibili ad impiegarlo. Un esempio molto frequente di tali difficoltà potrebbe essere l'accesso ad un alloggio anche contro la volontà di chi vi abita o l'accesso a informazioni bancarie.
La rinuncia all'eredità avviene quando una persona non è interessata ad una successione.
I motivi possono essere i più svariati: da quelli più personali a quelli economici come la presenza di debiti eccessivi, o l'irrilevanza dell'eredità, o perché i beni si trovano in un luogo molto distante dalla residenza del chiamato alla eredità da diventare ingestibili.
Secondo un orientamento, bisognerebbe eseguire prima l'inventario, e solo dopo avervi adempiuto sarebbe possibile rinunciare all'eredità. Tale opinione si potrebbe definire quasi paradossale: a che titolo una persona dovrebbe necessariamente eseguire prima l'inventario, sostenendo costi e perdite di tempo, oltre ad eventuali ricorsi alle Autorità Giudiziarie, e soltanto dopo poter rinunciare all'eredità? Quando il soggetto in questione intende effettuare la rinuncia, il più delle volte non è nemmeno interessato a sapere cosa comprenda l'eredità.
Il Codice Civile all'articolo 519 prevede la forma della dichiarazione di rinuncia all'eredità, che può essere "... ricevuta da un Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione...".
L'articolo 521 prescrive che "Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato".
Il Codice Civile in tali disposizioni non prevede alcuna formazione preventiva di inventario o altri adempimenti per la rinuncia all'eredità.
La prassi notarile e delle cancellerie dei tribunali è costante nel non richiedere la preventiva redazione dell'inventario dell'eredità che sarà in seguito oggetto di rinuncia. Nessun adempimento è dunque richiesto, né prima né dopo. L'aspetto problematico sulla necessaria e preventiva redazione dell'inventario nasce da alcune pronunce della Corte di Cassazione.
Una differenza fondamentale di disciplina è data dal possesso o meno di beni ereditari da parte del chiamato alla successione. Le due situazioni danno luogo a due trattamenti giuridici distinti.
Il possesso si realizza ad esempio quando il chiamato abita già nell'unica casa di proprietà del defunto, mentre il non possesso si verifica quando il defunto è proprietario di più beni ubicati in diversi luoghi e locati a terzi, ovviamente sempre in presenza di debiti in misura tale da scoraggiare l'accettazione dell'eredità.
Il fondamento dell'orientamento che si basa sulla presunta necessità dell'inventario e che questo debba precedere la rinuncia dell'eredità si troverebbe nella lettura dell'articolo 485 del Codice Civile che dispone: "Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 c.c. ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice".
Lo scopo della norma è quello di prevedere dei precisi e stretti termini entro i quali procedere all'inventario e all'accettazione beneficiata per il chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari, per evitare che quest'ultimo possa appropriarsi dei beni di cui ha la disponibilità materiale, in danno dei creditori dell'eredità. Inoltre, i termini indicati sono tali da non ammettere comportamenti omissivi o di inerzia che potrebbero danneggiare i creditori dell'eredità. C'è sempre quindi interesse a sapere se una persona intenda o meno procedere ad accettare l'eredità per salvaguardare il patrimonio del defunto.
Per la rinuncia all'eredità, un orientamento dottrinale, soprattutto processualistico, ritiene necessaria la preventiva esecuzione dell'inventario.
In ogni caso, questa necessità riguarda l'ipotesi del chiamato in possesso dei beni e non di chi non lo è.
Affinché si possa qualificare un soggetto "in possesso dei beni ereditari", non hanno rilevanza né il tempo né il valore dei beni. Ne deriva il principio per cui se l'inventario non è stato eseguito o non è stato completato nei termini, il chiamato si considera erede puro e semplice e perde non solo la facoltà di accettare l'eredità con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunciare alla stessa (Cass. 7076/1995, conformi Cass. 4845/2003 e la recente Cass. ordinanza 5862/2014).
Il principio alla base è l'esigenza di tutelare i terzi, dunque i creditori dell'eredità dall'eventuale sottrazione dei beni ereditari da parte di chi poi rinuncia all'eredità, ponendo quindi in pericolo la soddisfazione dei crediti stessi.
La stessa Cassazione in varie pronunce afferma la validità della rinuncia in assenza dell'inventario, se effettuata entro i tre mesi dall'apertura della successione.
Rimane il fatto che il rinunziante che è in possesso di beni ereditari dopo avervi rinunciato, deve anche rilasciarli, altrimenti sarà considerato erede puro e semplice concretizzandosi una fattispecie di accettazione tacita di eredità per "facta concludentia".
In conclusione, si può affermare in linea generale che l'inventario non deve necessariamente precedere sempre la rinuncia all'eredità. Si può invece ritenere che non deve essere eseguito qualora la rinuncia venga effettuata entro i tre mesi dall'apertura della successione.
In caso di dubbio sulla redazione o meno dell'inventario per una eventuale rinuncia all'eredità, il Notaio Mario Sartori di Grezzana, iscritto al Collegio Notarile di Verona, potrà fornire un'assistenza completa e qualificata al cittadino, rispettando gli adempimenti e le tempistiche richieste, in totale garanzia di affidabilità e di sicurezza.