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La Corte d'Appello di Trieste, con l’ordinanza numero 57 del 30 maggio scorso, ha riformato il decreto emesso dal Tribunale di Pordenone il 16 marzo sempre del 2017, il quale riteneva erroneamente che gli accordi conclusi in occasione di separazione fra coniugi in sede di negoziazione assistita potessero essere trascritti nei registri immobiliari senza l'intervento del notaio.
Per il Tribunale, l'intervento del notaio non era necessario in quanto tali accordi sarebbero assimilabili a una sentenza del giudice. Per la Corte triestina, invece, gli accordi non possono essere equiparati a una decisione giudiziale, ma mantengono la loro caratteristica di accordi privati. Questo significa che non derogano alla regola generale che stabilisce la competenza esclusiva del notaio ad autenticare le sottoscrizioni di accordi che contengono il trasferimento di immobili.
Interessante è la motivazione della competenza notarile che si giustifica a tutela degli interessi pubblici e della collettività alla corretta circolazione dei beni e dei diritti, in questo caso, immobiliari. Solo al notaio, soggetto terzo ed imparziale rispetto alle parti (e ai loro difensori) è attribuito il controllo di legalità e l’inserimento dai dati nei registri immobiliari (con la trascrizione), per esigenze di certezza.
Il sistema italiano di circolazione degli immobili è un vanto per l'Italia. L’attuale configurazione ha permesso la nostro Paese di raggiungere primissime posizioni nella graduatoria internazionale di affidabilità e certezza nelle transazioni immobiliari.
Gli investimenti esteri in questo settore sono incentivati se l'ordinamento di quello Stato stabilisce dei seri e stringenti meccanismi di certezza e di pubblicità nella circolazione dei beni.
Non a caso il nostro sistema è stato "copiato" da quegli stati come i Paesi dell'ex Unione Sovietica Russa, Cina...nei quali era assente la proprietà privata: l'approccio all'economia di mercato impone delle regole di circolazione a tutela proprio del compratore/consumatore.
Tutto ciò rafforza ancora una volta la funzione sociale dell'attività notarile che si manifesta nel rispetto e nell'osservanza, da parte di un soggetto “superpartes”, delle regole di circolazione dei beni immobili nei pubblici registri, a tutela soprattutto dei soggetti più deboli.