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Successione del coniuge separato e quella del coniuge divorziato.
Quali sono le differenze in caso di morte?
In via generale, con il matrimonio i coniugi vengono ad acquisire uno status che attribuisce determinati diritti e doveri reciproci, nonchè diritti in caso di sucessione.
In caso di morte al coniuge spetta una quota di patrimonio del coniuge defunto.
In ogni caso gli spetta una quota minima detta quota di riserva che è anche essa variabile in base a quanti altri soggetti concorrono alla successione.
Spettano inoltre il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei beni che l'arredano ai sensi dell'articolo 540 secondo comma codice civile.
Il coniuge quindi è un erede necessario del coniuge defunto con la conseguenza che se è stato pretermesso potrà agire in giudizio per far valere i propri diritti ereditari per lesione di legittima.
È irrilevante ai fini successori il regime patrimoniale dei coniugi di comunione o di separazione dei beni.
Si deve sempre fare riferimento al patrimonio in titolarità del coniuge defunto.
Gli effetti sul coniuge derivanti dalla successione del coniuge separato o divorziato sono diversi perchè con la separazione pur avendosi un affievolimento del vincolo coniugale, lo status di coniuge permane, mentre con il divorzio si ha la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il coniuge divorziato assume lo status di libero e, non più coniugato, potrà contrarre nuovo matrimonio.
Non così il coniuge separato che conserva lo status di coniugato con la conseguenza che non può risposarsi.
Il coniuge separato, in linea generale, mantiene i diritti sia in caso di separazione giudiziale che consensuale.
Al coniuge superstite spettano la quota di riserva prevista dalla legge ed i diritti di abitazione e di uso come sopra precisato.
In caso di testamento che leda la quota di legittima, il coniuge superstite separato può far valere i propri diritti ereditari al fine di ottenere la quota di legittima spettante.
Il coniuge superstite al quale sia stata imputata la separazione perde ogni diritto di partecipare alla successione, salvo diritto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
Per quanto riguarda la pensione di reversibilità, questa spetta al coniuge separato, mentre spetta in quota al coniuge separato con addebito se godeva degli alimenti.
Per quanto riguarda la successione in caso di morte del coniuge divorziato, essendo cessato il vincolo matrimoniale, nessun diritto ereditario spetta all'ex coniuge superstite, salvo godere dell'assegno divorzile che sarà a carico degli eredi dell'ex coniuge.
In linea generale all'ex coniuge divorziato non spettano diritti ereditari perchè non esiste più il vincolo matrimoniale,assumendo con il divorzio lo status di libero.
Riassumendo, i diritti di successione del coniuge cambiano in caso di separazione e di divorzio.
In caso di separazione, ove non sia stabilito un addebito a carico del coniuge superstite, quest’ultimo mantiene i diritti ereditari conseguenti al matrimonio.
In caso di divorzio, al coniuge superstite non spetta alcun diritto ereditario, in quanto il vincolo matrimoniale era stato sciolto prima della morte del de cuius.
La legge stabilisce però alcune attenuazioni nel caso di "stato di bisogno" del coniuge superstite.
Data la complessità della materia, è opportuna l’assistenza di un professionista esperto quale il Notaio, per farsi assistere nella pratica di successione.
Il Notaio Mario Sartori di Grezzana potrà prestare assistenza nelle successioni in questione per i relativi adempimenti ed atti, grazie all’esperienza nel settore conseguita negli anni.