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Quando muore una persona a chi va il suo patrimonio? Che fine fanno i suoi beni, i crediti ed i debiti?
In un sistema statalistico o di regime assoluto, il privato in generale non può essere proprietario di beni ed in particolare di immobili che possono solo essere dati in concessione o in uso temporaneamente e a determinate condizioni ai privati, in quanto appartenenti allo Stato o al monarca.
In uno stato di diritto il privato invece è proprietario di beni e di immobili che in vario modo può trasmettere agli eredi.
La successione è regolata dalla legge (successione legittima) o in tutto o in parte dal testamento (successione testamentaria).
In linea di massima la legge mira a tutelare alcune categorie di soggetti legati da stretti rapporti famigliari con il defunto (coniuge discendenti e ascendenti); riconoscendo agli stessi alcuni diritti minimi e intangibili (c.d. successione necessaria) e prevedendo degli strumenti giudiziari a tutela degli aventi diritto (azione di riduzione e di restituzione).
La legge regola anche le ipotesi di concorso di più categorie di successibili nella stessa successione.
La quota di riserva del coniuge è di metà del patrimonio (art. 504 c.c.) salvo le ipotesi di concorso con un figlio (in tal caso al coniuge è riservato 1/3 del patrimonio e l'altro 1/3 è riservato al figlio) o con due o più figli (in tal caso al coniuge è riservato 1/4 del patrimonio ed i restanti 2/4 sono riservati ai figli in parti uguali fra loro).
In ogni caso al coniuge superstite sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (fra defunto e coniuge).
La quota di riserva dei figli varia a seconda che erediti un solo figlio (quota di riserva pari a 1/2) o due o più figli (quota di riserva pari a 2/3 del patrimonio) e salvo l'ipotesi di concorso tra figli e coniuge superstite (art. 537 c.c.).
Se chi muore non lascia figli ma ascendenti (genitori) a loro favore è riservato 1/3 del patrimonio, salvo l'ipotesi di concorso con il coniuge perchè in tal caso agli ascendenti è riservato 1/4 del patrimonio e al coniuge 2/4 del patrimonio (art. 538 c.c.).
La quota di eredità non compresa nella quota di riserva dei vari successibili costituisce la quota disponibile.
Al coniuge separato con separazione non addebitata spettano gli stessi diritti del coniuge non separato.
Solo il divorzio interrompe i diritti successori fra coniugi separati.
Con il testamento una persona può disporre come ritiene più opportuno dei suoi beni, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, fermo restando che alcune quote minime devono essere riservate a quei soggetti determinati (c.d. legittimari) se vuole evitare che il testamento venga invalidato.
Il testamento è un atto personalissimo, che non ammette delega o procura. È sempre revocabile e modificabile. È la massima espressione di libertà. È pertanto nullo il patto con cui una persona si obbliga a non modificare il suo testamento o si obbliga a istituire erede una determinata persona.
Il testamento principalmente è di due tipi: olografo e pubblico.
Si chiama testamento olografo il testamento scritto, datato e sottoscritto dal testatore di suo pugno, mentre si chiama testamento pubblico quello ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Il testamento olografo deve contenere la sola sottoscrizione del testatore: non sono ammesse altre forme, come ad esempio la firma dell'erede o di testimoni.
Dopo la morte del testatore, il testamento deve essere portato ad un notaio per la pubblicazione.
Pubblicazione non significa che il testamento venga pubblicato sui giornali: significa che sono necessari alcuni adempimenti per rendere "pubblico" il testamento, per far produrre effetti al testamento che altrimenti senza questi adempimenti resterebbe una semplice scrittura privata.
Per far valere la volontà espressa nel testamento, il soggetto interessato lo porterà pertanto ad un notaio con l'estratto per riassunto dell'atto di morte e procederà al deposito del testamento presso il notaio il quale provvederà a registrarlo, depositarlo presso l'Archivio Notarile e presso il Tribunale Competente.
Di regola il contenuto delle disposizioni testamentarie è di natura patrimoniale, cioè attribuiscono diritti e beni ma talvolta il contenuto può essere anche non patrimoniale. Come avviene nel caso in cui il testatore riconosca il figlio naturale o disponga a favore dei poveri o a favore della propria anima mediante messe e suffragi.
Non è sempre facile interpretare il significato delle parole e delle espressioni utilizzate dal testatore: bisogna tener conto del contesto sociale in cui vive ed ha vissuto l'autore del testamento.
Il testatore per essere certo che le disposizioni di ultima volontà contenute nel suo testamento vengono attuate ed eseguite dovrebbe nominare, sempre nel testamento, un esecutore testamentario attribuendoli i poteri necessari, più o meno ampi, per la gestione dei beni ereditari (art. 700 c.c.).
Spesso l'erede non ha alcun interesse a dare completa esecuzione al testamento soprattutto quando sono previste delle elargizioni a favore di terzi o delle attività a carico dello stesso erede.
Ecco quindi l'importanza della nomina dell'esecutore testamentario: incarico che va accettato ed eseguito gratuitamente salvo disposizioni contrarie del testatore.
Chi ha provveduto a pubblicare il testamento o chi per legge è chiamato a succedere per far valere i propri diritti di chiamato alla successione testamentaria o legittima ha necessità di altre attività o adempimenti?
In generale, non è sufficiente essere chiamati alla successione: bisogna anche accettare l'eredità. Bisogna cioè porre in essere in maniera espressa o tacita per fatti concludenti la volontà di accettare l'eredità.
L'eredità va accettata o mediante dichiarazione espressa o ponendo in essere attività non compatibili con la volontà di non accettare l'eredità. Il chiamato all'eredità che vende un bene ereditario diventa erede in via tacita perchè mediante la vendita del bene ereditato implicitamente ha accettato l'eredità.
Il chiamato alla successione, per legge e per testamento, fintanto che non manifesta, in maniera espressa o tacita la volontà di accettare l'eredità, non diventa erede, resta un chiamato all'eredità.
Nel linguaggio pratico si parla di erede con riferimento al soggetto che in realtà è solo chiamato all'eredità.
In senso tecnico solo l'erede può alienare o disporre di beni ereditari.
Con il subentro nel patrimonio del defunto, l'erede risponde dei debiti ereditari con tutti i propri beni: si parla in tal caso di "confusione" dei patrimoni.
Per tenere distinti il patrimonio personale da quello ereditario l'erede deve accettare con beneficio di inventario.
Tale tipo di accettazione di eredità è obbligatorio nel caso di successioni a favore di soggetti incapaci, i minori, enti morali ed è prevista per la loro tutela.
L'erede che ha accettato con beneficio di inventario e che ha redatto successivamente l'inventario dell'eredità con l'intervento del notaio, per disporre dei beni ereditati al fine di procurarsi i mezzi finanziari per pagare i debiti del defunto, dovrà essere di volta in volta autorizzato dal giudice.
Con la conseguenza che, in caso contrario, decadrà dal beneficio e sarà chiamato a rispondere dei beni ereditari anche con i beni personali.
Con il testamento il testatore, se non ha familiari ai quali la legge riserva i diritti di legittima, può liberamente disporre dei propri beni e può disporre comunque della quota disponibile che varia a seconda dei soggetti che concorrono alla successione come sopra evidenziato.
Se manca il testamento sarà la legge a regolare l'intera successione (successione legittima). Regola generale e che ai genitori succedono i figli in parti uguali (art. 566 c.c.).
A chi muore senza figli, fratelli o sorelle o loro discendenti succederà il padre e la madre. Se mancano anche i genitori, succedono gli ascendenti (i nonni) per una metà la linea paterna e per l'altra metà la linea materna.
A chi muore senza figli, genitori e ascendenti succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. Se qualcuno muore senza figli, genitori, ascendenti, fratelli, sorelle o loro discendenti la successione si apre a favore del parente o dei parenti più prossimi entro il sesto grado (art. 572 c.c.).
Al coniuge che concorre con un solo figlio spetta metà del patrimonio e l'altra metà al figlio mentre se il concorso è con due o più figli al coniuge spetta 1/3 del patrimonio e ai figli 2/3.
Se il coniuge concorre con i genitori e fratelli del defunto, gli spetta 2/3 del patrimonio ed 1/3 spetta ai genitori/fratelli.
In mancanza di figli, genitori, ascendenti, di fratelli e sorelle l'intera eredità si devolve al coniuge.
Altra regola importante nelle successioni è il principio della rappresentazione prevista dagli articoli 467 e 468 del Codice Civile che si applica sia alla successione legittima che testamentaria.
In base a tale principio i discendenti subentrano nel grado del loro ascendente nei casi in cui questi non possa o non voglia accettare l'eredità.
Essa grava in linea retta a favore di discendenti dei figli e in linea collaterale a favore di discendenti dei fratelli e sorelle del defunto. Ne deriva che se alla morte del genitore il figlio è premorto, al posto suo subentrerà il nipote, il figlio del figlio premorto. Se invece è premorto un fratello al posto suo subentrerà il figlio del fratello premorto, cioè il nipote.
E questi discendenti subentreranno nella quota che sarebbe devoluta al loro ascendente. Se al fratello premorto spettava 1/3 del patrimonio del defunto e tale fratello ha lasciato 4 figli, il terzo verrà divido tra i suoi 4 figli.
Se invece non opera la rappresentazione, si applica il principio dell'accrescimento per cui se chiamati alla successione sono più persone e una di queste rinuncia all'eredità, la sua quota si accrescerà agli altri chiamati all'eredità.