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Successioni internazionali: semplificazioni importanti

Successioni internazionali: semplificazioni importanti

Il Regolamento UE 650/2012 del 4 luglio 2012 (avente ad oggetto le successioni transfrontaliere) entrato in vigore il 17 agosto 2015 ha disciplinato il Certificato Successorio Europeo prevedendo per le successioni che hanno elementi di internazionalità, come legge applicabile (in generale) quella di residenza abituale del defunto.

Ecco un caso di successione internazionale.

Se un cittadino italiano abitualmente residente in Germania muore ed ha beni in Italia e in Germania, quale sarà la legge applicabile alla sua successione?

In mancanza di una scelta operata dall'interessato, la legge applicabile sarà quella della residenza abituale e quindi della legge tedesca.

Se però i suoi eredi o alcuni suoi eredi residenti in Italia hanno rinunciato o accettato l'eredità seguendo le norme dello Stato di loro residenza abituale (Italia) e non dello Stato della legge applicabile (Germania), gli  adempimenti fatti sono validi o sono nulli?

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuta con la sentenza 2 giugno 2022 (C-617-20 T. N.) ed ha ritenuto egualmente validi gli adempimenti anche se non rispettavano i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione.

Nel caso della sentenza sopra citata, la Corte ha ritenuto egualmente valida la rinuncia all'eredità fatta osservando la legge dello Stato di residenza abituale (Olanda) e non quella dello Stato competente per la successione (Germania).

Per la Corte Europea, in base all'articolo 13 del Regolamento Ue 650 è prevista una competenza (Foro) alternativa: possono essere osservati i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alle successioni o dalla legge dello Stato nel quale la persona interessata abbia la residenza abituale.

L'obiettivo del Regolamento, secondo la Corte, é anche quello di semplificare gli adempimenti per gli eredi.

Cosa succede nelle successioni internazionali per i minori ed incapaci?

Alla luce di quanto sopra affermato, ci si potrebbe chiedere se eguale ragionamento possa essere fatto nel caso in cui chiamati a succedere siano persone minori o incapaci e alle autorizzazioni giudiziali nel caso di eredità beneficiate.

Qui entrano in gioco anche altre normative e Convenzioni Internazionali a tutela dei minori e degli incapaci.

Tuttavia una applicazione analogica potrebbe trovare fondamento nell'art.16 par.3 Regolamento 25 giugno 2019 n.1111 che entrerà in vigore il prossimo 1 agosto 2022 che dispone:

"Qualora la volontà di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro include l'autorizzazione o l'approvazione di un'autorità giudiziale (situazione che si ha sempre quando siano minori o incapaci ad ereditare o quando si debba vende un bene di un eredità beneficiata) un'autorità giudiziale di quello Stato membro può decidere di autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento".

Questa semplificazione nell'adozione di misure di protezione per minori ed incapaci sembra proprio andare nella direzione del pronunciato della Corte di Giustizia in materia di successione, con la conseguenza che sarebbero validi gli atti posti in essere osservando la normativa dello Stato di residenza abituale anche se diverso dallo Stato che regola la successione.

A cosa serve questa revisione della normativa sulla successione internazionale?

É sicuramente un aiuto dato ai cittadini che di regola conoscono meglio la normativa del proprio Stato di residenza abituale rispetto alla normativa di uno Stato estero.

Per approfondimenti sulle successioni internazionali, consigliamo di leggere anche il nostro articolo sul Certificato Successorio Europeo in materia di successioni transnazionali. Lo studio Notarile rimane sempre a disposizione di tutta la comunità della Lessinia per disporre le pratiche successorie o per informazioni riguardati documenti e tempi per la successione.