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Il testamento pubblico (art. 603 c.c. e legge notarile L.16.2.1913, n.89) viene ricevuto dal Notaio in presenza di due testimoni: viene sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio pena l'invalidità dell'atto, la quale assume le forme della nullità e dell'annullabilità ex art.606 c.c. a seconda della gravità della violazione.
Per il testamento pubblico la presenza dei testimoni è essenziale. La loro funzione consiste essenzialmente nel constatare la conformità della dichiarazione di volontà pronunciata dal testatore con la riduzione in iscritto fatta dal notaio e garantisce la veridicità del documento.
I testimoni secondo la legge notarile devono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, avere la capacità di agire e non essere interessati all'atto.
Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaio e delle parti, il coniuge e coloro che non sanno o che non possono sottoscrivere (art 50 legge notarile).
Al notaio incombe pertanto l'obbligo di accertare l'idoneità dei testimoni stessi.
Se il vantaggio del testamento olografo per il testatore sta nella sua segretezza, il testamento pubblico ha il suo punto di forza nella sicurezza e non può essere impugnato a differenza dell'olografo con il disconoscimento della sottoscrizione, ma solo con la querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti.
Il testatore o de cuius, presenti i due testimoni, dichiara al Notaio le sue volontà le quali vengono redatte per iscritto dal pubblico ufficiale. Questa è la prima essenziale formalità del testamento pubblico.
Ne deve essere data lettura del testamento al testatore presenti i testimoni al fine di constatare che l'atto rifletta esattamente la dichiarazione di volontà del testatore.
Inoltre devono essere osservate una serie di prescrizioni imposte a pena di nullità del testamento.
Il testamento pubblico è un atto particolarmente solenne e formale al quale si ricorre quando per una qualsiasi causa (malattia o infortunio) il testatore non sia in grado di scrivere di pugno le disposizioni o sottoscrivere l'atto.
Condizione per ricevere il testamento pubblico è la capacità di intendere e di volere di chi vuole fare il testamento.
L'incapacità rende impugnabile il testamento stesso.
Può accadere che il testatore si esprima in lingua straniera. Qualora il notaio non conosca la lingua straniera, l'atto potrà essere ricevuto con l'intervento di un interprete scelto dal testatore.
Specifiche diposizioni sono previste dal codice civile e dalla legge notarile (art 57) che prevedono l'adozione di speciali formalità per il testamento pubblico del cieco, del muto e del sordo.